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Con la modifica apportata dal Decreto Legge n. 146 del 2021 all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, è stata prevista la sospensione dell'attività imprenditoriale qualora il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti:

occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoratori in “nero”), o inquadrato come "lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa".

 

Il riformulato articolo 14 stabilisce ora l'obbligo in capo al committente di segnalare preventivamente l'attività dei lavoratori autonomi occasionali all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

Pertanto l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori autonomi occasionali (per capirci quelli sinora gestiti con sempluice ricevuta e ritenuta a titolo d’acconto del 20%) deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS (da evitare) o posta elettronica (di fatto mediante quest’ultima). Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (quelle già note per i lavoratori a chiamata). 

Oltre al rischio di sospensione dell’attività ed a quello della già note maxisanzioni per lavoro nero, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva, si applica anche la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

In attesa di Circolari più specifiche in merito, alcuni Ispettorati Territoriali (ad es. quello di Modena) chiedono di indicare:

 

  • Dati Committente
  • Dati Prestatore occasionale
  • Durata del Contratto
  • Compenso previsto
  • Attività demandata al prestatore
  • Luogo della prestazione

 

 

Per lo Studio, Dr. Nico Gilardi.

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