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Si ricorda che prima di questa modifica la decorrenza dell’inizio della malattia era fissata in coincidenza con la data di rilascio del certificato medico e non poteva retroagire al giorno prima se non per situazioni particolari.


L’Inps prevedeva il riconoscimento del giorno di malattia immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato telematico solo se tale giorno veniva inserito dal medico nel campo «Dichiara di essere ammalato dal...» e, in ogni caso, soltanto per le visite domiciliari.


La nuova interpretazione dell’Istituto, valida anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, riconosce dal 4 Settembre 2026, anche per le visite ambulatoriali, la tutela previdenziale per la malattia dal giorno precedente al rilascio del certificato.


La possibilità di riconoscere la malattia dal giorno precedente alla data di rilascio del certificato medico resta però esclusa se tale giorno precedente è un giorno festivo infrasettimanale o cade di sabato o di domenica, dal momento che in tali circostanze il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati
Dott. Nico Gilardi e Dott.ssa Lucrezia Caldirola
 

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