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Con la presente circolare lo Studio porta all’attenzione di tutti quei clienti, che hanno in essere rateizzazioni e/o rottamazioni con l’Agente della Riscossione, alcune specifiche relative agli argomenti in oggetto.

  1. PROROGA VERSAMENTO PRIME TRE RATE ROTTAMAZIONE QUATER

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è possibile effettuare il versamento delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024.

 

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 18/2024, infatti, i versamenti con scadenza:

  • 31 ottobre 2023 (prima o unica rata)
  • 30 novembre 2023 (seconda rata)
  • 28 febbraio 2024 (terza rata)

si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.

 

La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

 

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano.

 

  1. DECADENZA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE CON L’ADE-RISCOSSIONE

In caso di decadenza per inadempienza (mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento), l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.

 

La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, in particolare:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

 

In caso di decadenza per inadempienza:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

 

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Selena Frigerio

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