Art. 22 D.L. 60/2024 conv. in L. 95/2024 – Decreto attuativo 11.04.2025 – circolare INPS n. 90 del 12.05.2025 Con la presente circolare ripercorriamo i principali requisiti per la fruizione del Bonus Giovani UNDER 35 di cui vi abbiamo dato notizia il 15.05.2024 (circolare 29/2024) e che l’INPS ha reso operativo da venerdì 16.05.2025.
Misura dell’esonero: 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del comma 7 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 60/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. maxi-deduzione) e con le agevolazioni contributive previste a favore delle lavoratrici madri.
Rapporti agevolati: Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Restano esclusi i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata.
Durata dell’esonero: 24 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Periodo di validità dell’agevolazione: Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine effettuate dal 01.09.2024 al 31.12.2025.
Requisiti del lavoratore: l’assunzione con contratto di lavoro subordinato deve riguardare soggetti che alla data dell’assunzione o della trasformazione incentivata non abbiano compiuto il 35° anno di età (età uguale o inferiore a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa con il medesimo o altro datore di lavoro.
N.B. l’eventuale presenza di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata non pregiudica la fruibilità dell’esonero, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
N.B. non si ha diritto alla fruizione degli esoneri laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
N.B. per le successive assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di un lavoratore per il quale l’incentivo sia stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto ai successivi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dal requisito dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato. Qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del periodo temporale oggetto di incentivazione e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire delle agevolazioni in argomento, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale e, quindi, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
N.B. la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 del codice civile, secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Condizioni di spettanza: il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015; alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura.
N.B. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Non sono ostativi gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
Il datore di lavoro che abbia i requisiti sopra elencati può inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione a partire dal 16.05.2025, sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
Nel modulo di istanza andranno indicati:
N.B. nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto richiesto nell’istanza. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Di conseguenza l’INPS provvede a:
Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione/trasformazione in corso (dal 01.09.2024 al 15.05.2025), con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata (dal 16.05.2025 al 31.12.2025), l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione. L’inosservanza del termine di 10 giorni determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
Le quote di esonero non fruite dal mese di Settembre 2024 al mese di Aprile/Maggio 2025 potranno essere recuperate esclusivamente nei mesi di Giugno/Luglio/Agosto 2025.
Rapporto con l’esonero UNDER 30 (se applicato): Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero UNDER 35, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
Con particolare riferimento all’esonero “giovani under 30”, di cui alla legge di Bilancio 2018, nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo dell’agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
PER I DATORI DI LAVORO CHE SI AVVALGONO DEL NS UFFICIO PAGHE PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI: QUESTA CIRCOLARE HA SOLO SCOPO INFORMATIVO E POTRETE ESSERE CONTATTATI PER VALUTARE LE SITUAZIONI DEI SINGOLI DIPENDENTI COINVOLTI NELL’ESONERO, PER I QUALI PROVVEDEREMO AD INOLTRARE LE ISTANZE.
PER I DATORI DI LAVORO CHE NON SI AVVALGONO DEL NS UFFICIO PAGHE PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI: AVREMO BISOGNO DI RICEVERE, DA VOI E CONTATTANDO ANCHE DIRETTAMENTE I VS UFFICI PAGHE, I DATI RICHIESTI DALL’INPS PER L’INVIO DELLE ISTANZE, PRESUPPONENDO CHE IL CONTROLLO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI SPETTANZA SIA GIA’ STATO EFFETTUATO IN PRECEDENZA DAL DATORE DI LAVORO IN AUTONOMIA O CON IL NS SUPPORTO.
Per lo Studio Valsecchi & Associati
Dott.ri Nico Gilardi e Lucrezia Caldirola