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Forniamo di seguito una sintesi delle principali novità, indicando, come di consueto, le modalità organizzative e operative con cui lo Studio gestirà le varie misure per i Clienti.

 

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART.1)

La nuova norma istituisce un nuovo contributo “automatico” ed un nuovo contributo “alternativo”.

 

CONTRIBUTO AUTOMATICO

E’ previsto un contributo “automatico” per i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL e che hanno presentato istanza e già ottenuto il contributo a fondo perduto precedente (art.1 DL 41/2021, sostegni). 

Il nuovo contributo è pari a quello già riconosciuto dal DL “Sostegni” ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

 

CONTRIBUTO ALTERNATIVO

Viene poi disciplinato un ulteriore contributo a fondo perduto “alternativo” (rispetto a quello automatico) per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva alla data di entrata in vigore del DL), a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In sostanza il calcolo del requisito di calo del fatturato viene effettuato spostando in avanti di tre mesi il periodo di confronto rispetto a quello utilizzato per il contributo del precedente decreto sostegni. In questo modo si vanno ad escludere dal conteggio i 3 mesi 2020 “ante covid” e ad includere invece i primi 3 mesi dell’anno 2021 caratterizzati ancora da forti restrizioni. In questo modo alcuni soggetti esclusi dal primo contributo potrebbero rientrare in questo secondo, oppure alcuni soggetti che hanno ricevuto il contributo potrebbero aver diritto ad un contributo maggiore.

In particolare, verificato e appurato il calo del 30% di fatturato sul nuovo periodo, occorre distinguere due situazioni:

 

  1. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo sostegni, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la stessa percentuale prevista dal precedente decreto “sostegni” in base allo scaglione di ricavi/compensi 2019:
  • 60% fino a 100.000 euro;
  • 50% da 100.000 a 400.000 euro;
  • 40% da 400.000 a un milione;
  • 30% da uno a 5 milioni;
  • 20% da 5 a 10 milioni.

Se il contributo così calcolato è inferiore a quello precedente, questi soggetti non potranno chiedere il contributo alternativo, mentre incasseranno comunque quello automatico sopra descritto.

Se il contributo così calcolato è superiore a quello precedente sarà possibile presentare l’istanza per ottenere la differenza (contributo “alternativo” meno contributo “automatico” già spettante).

  1. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:
  • 90% fino a 100.000 euro;
  • 70% da 100.000 a 400.000 euro;
  • 50% da 400.000 a un milione;
  • 40% da uno a 5 milioni;
  • 30% da 5 a 10 milioni.

Questi soggetti dovranno presentare l’istanza per chiedere l’intero contributo “alternativo” spettante e nell’istanza potranno scegliere tra il contributo in denaro o il credito d’imposta da compensare in F24.

 

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data in cui la stessa Agenzia pubblicherà i relativi modelli e le procedure. L’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Per tutti gli altri aspetti (calcolo dei fatturati, apertura partita iva dopo il 01/01/2019, cessazione della partita iva prima dell’entrata in vigore del Decreto), si fa riferimento alle stesse regole e precisazioni fornite per il precedente contributo del D.L. Sostegni.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Per quanto riguarda il contributo “automatico” non occorre presentare alcuna istanza. Per i Clienti interessati:

  • Se avete scelto di ricevere il precedente contributo con accredito sul c/c chiediamo di comunicarci quando ricevete il pagamento del nuovo contributo;
  • Se avete scelto in precedenza il credito di imposta lo Studio provvederà a comunicarVi e ad inserire nel primo F24 utile il nuovo credito.

 

Per quanto riguarda il contributo “alternativo” lo Studio (avendo già a disposizione i dati di fatturato rilevanti già consegnati per gli adempimenti iva fino al primo trimestre 2021) provvederà autonomamente e immediatamente a verificare la spettanza dell’ulteriore contributo (aggiuntivo o nuovo) per ogni azienda Cliente.

Ai Clienti che risulteranno aver diritto al contributo “alternativo” verrà inviata apposita comunicazione nella quale verrà indicato l’importo e richiesta l’autorizzazione a procedere con la presentazione delle istanze.

N.B. Per i clienti in regime forfettario che non lo abbiano già fatto chiediamo di inviarci copia delle fatture emesse fino a tutto marzo 2021.

 

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUL PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO (ART.1)

Nell’art. 1 del DL Sostegni-bis viene poi previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato però all’autorizzazione della Commissione europea. Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale che sarà definita da un decreto. Anche in tal caso il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio). L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Al momento non è possibile fornire indicazioni operative e si resta in attesa del decreto ministeriale che fornirà i dettagli applicativi necessari.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI (ART.4)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per gli affitti pagati spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a luglio 2021

Il bonus spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. In pratica è lo stesso requisito per cui spetta il “contributo a fondo perduto alternativo” di cui all’art.1 sopra descritto.

L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% degli affitti effettivamente pagati per i mesi interessati.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Poiché il credito spetta alle aziende con gli stessi requisiti di calo del fatturato previsti per il contributo a fondo perduto, e poiché la fruizione del credito avviene comunque solo dopo l’effettivo pagamento dei canoni di affitto, che in molti casi sono stati rinegoziati o posticipati, riteniamo più agevole organizzarci per la gestione del credito su richiesta dei Clienti. Pertanto i Clienti che avranno pagato gli affitti in questione potranno comunicarlo allo studio, allegando la copia del pagamento: in quel momento lo Studio procederà a verificare la sussistenza del requisito e a inserire il credito in F24.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.32)

Viene riconosciuto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. Il credito d'imposta:

- è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater co. 4 del DL 34/2019;

- ha ad oggetto le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;

- è pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Anche in questo caso le modalità di applicazione sono rinviate ad un prossimo decreto ministeriale, che probabilmente prevederà l’invio di un’istanza simile a quella già utilizzata l’anno scorso per questo stesso tipo di agevolazione.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Al momento non è possibile fornire indicazioni operative e si resta in attesa del decreto ministeriale che fornirà i dettagli applicativi necessari. Considerato comunque che si tratta delle spese dei prossimi tre mesi, raccomandiamo ai Clienti interessati di tenerne traccia, così da averne facilmente visibilità per valutare l’opportunità di procedere. Per quanto vediamo dalle contabilità dei Clienti, la maggior parte ha già fatto i dovuti investimenti in questo ambito e al momento quindi non prevediamo particolari spese per la generalità. Non procederemo pertanto ad alcuna verifica o valutazione se non per quei Clienti che, sostenendo spese significative durante i mesi estivi, ce ne faranno espressa richiesta.

 

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ (ART. 13 E ART. 16)

L’art. 13 proroga al 31/12/2021 la possibilità per le aziende di ottenere i cosiddetti finanziamenti “covid”, con garanzia statale. La garanzia viene ridotta dal 90% all’80% per i finanziamenti deliberati a partire dal 01/07/2021 mentre la durata massima è aumentata da 72 a 120 mesi.

L’art.16 prevede la proroga automatica della moratoria per i finanziamenti e i leasing già in essere e già sospesi fino alla nuova data del 31/12/2021.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

I Clienti che volessero procedere con nuovi finanziamenti potranno, come di consueto, chiedere il supporto dello Studio per la compilazione della relativa modulistica.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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