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L’articolo 5 del decreto Lavoro (D.L. 62/2026) ha abrogato l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, con cui era stata modificata la disposizione di cui all’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con l’introduzione di esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non avessero compiuto 35 anni di età e non fossero mai stati occupati a tempo indeterminato nella loro intera vita lavorativa.

 Daremo notizia su eventuali recuperi, se verranno previsti, per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate sulla base dei requisiti previsti dal decreto Milleproroghe, abrogato dal Decreto Lavoro.

È ora previsto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato (non anche le trasformazioni) di giovani di età fino a 34 anni e 364 giorni, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

 

Condizione per l’applicabilità dell’esonero non è più la mancanza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, ma è alternativamente:

 

  • la mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ciò significa che il lavoratore, nei 24 mesi precedenti l’assunzione (calcolo a ritroso dal momento dell’assunzione), non deve avere svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione.
  • la mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e l’appartenenza a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e precisamente:
    • lettera c: non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
    • lettera e: essere soggetti adulti che vivono soli con una o più persone a carico
    • lettera f: essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in determinati settori economici e se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT
    • lettera g: appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile

 

L’agevolazione è invece riconosciuta per un periodo massimo di soli 12 mesi, qualora il giovane, alla data dell’assunzione incentivata, appartenga a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014; ovvero, oltre a quelle sopra elencate, anche:

  • lettera a: soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, si tratta di coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione
  • lettera b: soggetti aventi un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (IN QUESTO CASO E’ PIU’ CONVENIENTE APPLICARE L’AGEVOLAZIONE STRUTTURALE UNDER 30)

 

Ulteriori condizioni necessarie:

  1. la nuova assunzione deve realizzare l’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  2. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva;
  3. i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;
  4. la legittima fruizione del beneficio è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.

 

Sono escluse le assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro domestico, intermittente e contratto di apprendistato.

L’esonero applicato può essere sospeso in caso di assenza obbligatoria per maternità (anche anticipata).

 

INDICAZIONI OPERATIVE: i Datori di lavoro che avessero assunto, dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026, lavoratori con le caratteristiche sopra descritte dovranno presentare la domanda di esonero contributivo dal sito INPS tramite apposita istanza on-line indicando:

  1. dati identificativi dell’impresa;
  2. dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
  3. tipologia di classe di svantaggio del soggetto;
  4. tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  5. retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  6. dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
  7. dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dall’articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026.

 

Una volta inoltrata la domanda ed ottenuta l’autorizzazione dall’INPS, si potrà esporre l’agevolazione a partire dal mese di competenza Luglio 2026.

I recuperi dei mesi arretrati andranno effettuati nei mesi di competenza da Luglio 2026 a Settembre 2026.

 

Dott. Nico Gilardi e Dott.ssa Lucrezia Caldirola

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