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CIRCOLARE: ORDINANZA REG. LOMBARDIA N. 528 DEL 11.04.2020 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Spett.le Cliente,

Nella giornata di oggi, La REGIONE LOMBARDIA ha emanato una nuova ordinanza volta a restringere alcune prescrizioni contenute nel DPCM del Governo del 10.04.2020, già oggetto di nostra specifica circolare inviatavi in mattinata. Vi invitiamo pertanto a prendere visione della presente circolare rispettando l’insieme delle prescrizioni contenute nel Dpcm e nell’Ordinanza in oggetto.

L’ordinanza, così come il Dpcm entrano in vigore a partire dal prossimo martedì 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

  1. Commercio al dettaglio

In generale, l’ordinanza ribadisce la prescrizione prevede che:

  • È consentita la consegna la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
  • È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Fatte salve queste possibilità nella seguente tabella sono contenute le restrizioni introdotte dall’ordinanza:

Attività consentita dal Dpcm 10.04.2020

Restrizioni Introdotte in Reg. Lombardia

Commercio al dettaglio di:

  • Articoli    di    carta,    cartone,    articoli    di
  • consentito           esclusivamente           negli ipermercati e nei supermercati,

cartoleria e fornitura d’ufficio

  • Libri
  • Fiori e piante

 

Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici

È Vietato ad eccezione di:

  • Acqua potabile (c.d. Case dell’acqua)
  • Latte sfusi
  • Generi di monopolio
  • Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
  • Distributori    presenti    negli    uffici    delle attività consentite

Commercio di:

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoli per l'illuminazione,
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • apparecchiature fotografiche e relativi accessori

Vietata nei giorni festivi e prefestivi

 

1.3Attività di somministrazione di alimenti e bevande

sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

1.4 Altre attività economiche

Si applicano le misure previste nel Dpcm del 10.04.2020, ad eccezione di quanto segue:

Codice Ateco

Descrizione

Restrizione

70.

71.

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

Attività di studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed

71.

Attività di studi di architettura e di

 

ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire           esclusivamente           previo

appuntamento;

72.

Ricerca scientifica e sviluppo

74.

Altre attività professionali scientifica e tecniche

95.11.00

Riparazione      e      manutenzione      di computer e periferiche

Restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
  • interventi necessari per la garanzia della

continuità delle attività consentite,

  • interventi urgenti per le abitazioni;

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Da 64 a 66

Servizi bancari, finanziari e assicurativi

Devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

 

Per quanto concerne le attività di tipo alberghiero (codice 55.1. ), viene ribadito che esse restano sospese. Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la

sospensione dell’attività;

  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
  • soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;

In ultimo, viene ribadito che è fatto obbligo è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.

Nell’ordinanza vengono inoltre ribadite e meglio descritte le misure di sicurezza e prevenzione da adottare per le attività consentite e per la circolazione.

Cordiali saluti

    STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Allegati: Ordinanza – testo completo.

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