Dal 01.07.2026 sarà necessario, obbligatoriamente in fase di assunzione, chiedere al lavoratore, ottenendo apposita dichiarazione:
- Se si tratta della sua prima assunzione, possono presentarsi 2 diversi scenari:
- Il lavoratore non opta per nessuna scelta esplicita entro i 60 giorni: il TFR viene destinato automaticamente al Fondo di previdenza complementare previsto da accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali (in caso di previsione assente o di previsione di più fondi di riferimento si opta per il fondo Cometa o per il fondo con maggiori adesioni a livello aziendale). Il datore di lavoro è tenuto a versare, oltre al 100% del TFR, anche il contributo a carico del datore di lavoro nella percentuale fissata dai Ccnl e il contributo a carico del lavoratore nella misura minima. L’adesione decorre dal primo giorno di assunzione ed è onere del datore di lavoro comunicare l’iscrizione al Fondo nonché gestire tutte le comunicazioni conseguenti (distinte e versamenti periodici). Una volta decorsi i 60 giorni il lavoratore potrà esprimere la scelta di cambiare il Fondo di previdenza complementare “automatico” con uno a sua scelta ma non potrà più uscire dalla previdenza complementare decidendo di lasciare il TFR in Azienda;
- Il lavoratore opta per una scelta esplicita entro i 60 giorni: si applica la decisione manifestata dal lavoratore, il TFR viene accantonato in Azienda o versato al Fondo di Tesoreria INPS (in caso di Azienda soggetta all’obbligo) o versato al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore.
- Se non si tratta della sua prima assunzione, possono presentarsi 3 diversi scenari:
- Il lavoratore dichiara di avere aderito in precedenza ad un Fondo di previdenza complementare: tale scelta non è più reversibile e il lavoratore deve continuare a destinare il proprio TFR alla previdenza complementare. Nel caso in cui il lavoratore non indichi il Fondo di previdenza complementare prescelto il TFR viene destinato automaticamente al Fondo di previdenza complementare previsto da accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto a versare, oltre al TFR, la contribuzione con le aliquote integrative a carico dell’azienda e del lavoratore;
- Il lavoratore dichiara di non avere mai aderito ad un Fondo di previdenza complementare e non opta per nessuna scelta esplicita entro 60 giorni: il TFR continuerà a rimanere accantonato in Azienda o versato al Fondo di Tesoreria INPS (in caso di Azienda soggetta all’obbligo);
- Il lavoratore dichiara di non avere mai aderito ad un Fondo di previdenza complementare e opta per una scelta esplicita entro 60 giorni: si applica la decisione manifestata dal lavoratore, il TFR viene accantonato in Azienda o versato al Fondo di Tesoreria INPS (in caso di Azienda soggetta all’obbligo) o versato al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore.
Pertanto, in fase di assunzione, il datore di lavoro è tenuto a:
- Consegnare immediatamente al lavoratore l’informativa obbligatoria completa in ordine alle possibili scelte e conseguenze in materia di destinazione del TFR, in particolare il funzionamento del meccanismo dell’adesione automatica e la regola della irreversibilità dell’eventuale precedente adesione alla previdenza complementare; si dovrà far firmare per avvenuta consegna con data tale modulistica e la si dovrà conservare nel fascicolo del dipendente;
- Ricevere / pretendere la dichiarazione del lavoratore come “lavoratore di prima assunzione” oppure la dichiarazione del lavoratore in merito all’esistenza di precedenti rapporti di lavoro con eventuale adesione già espressa alla previdenza complementare; si dovrà far firmare per avvenuta consegna con data tale modulistica e la si dovrà conservare nel fascicolo del dipendente e trasmettere tempestivamente agli uffici paghe;
- Consegnare al lavoratore il modulo per effettuare la propria scelta entro i primi 60 giorni di lavoro; si dovrà far firmare per avvenuta consegna con data tale modulistica e la si dovrà conservare nel fascicolo del dipendente. Nel caso in cui il Lavoratore la restituisca compilata, si raccomanda la conservazione e l’invio tempestivo agli uffici paghe.
Il datore di lavoro dovrà provare, in caso di controlli ispettivi, di avere effettuato tutti i passaggi descritti.
Molti dettagli degli aspetti trattati sono ancora in fase di definizione da parte degli Organismi e Ministeri competenti e, per la modulistica, dalle case di software.
Appena disponibile (probabilmente verso la fine del corrente mese) invieremo tutta la documentazione da fornire al lavoratore al momento dell’assunzione.
Dott. Nico Gilardi e Dott.ssa Lucrezia Caldirola