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In particolare sulla base delle modifiche introdotte, l’obbligo di comunicare alla cciaa la PEC riguarda solo gli amministratori con poteri e deleghe comunicati alla cciaa e pertanto di fatto solo il Presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati e l’Amministratore unico.

E’ stato inoltre deciso con la modifica, che l’adempimento non riguarda più le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI”, né “liquidatori”, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP), né “società di persone”.

Purtroppo il ns. Studio, come tutti in Italia (compresi i Notai in caso di costituzione di nuove società), hanno nel frattempo dato indicazioni ai propri clienti, di attribuire e indicare la PEC per tutti gli amministratori essendo questo il tenore della norma (la scadenza originaria era fissata al 30/06/2025 poi prorogata al 31.12.2025 con avviso del 25/06/2025 e ora modificata a partire dal 31/10/2025).

Gli amministratori quindi che a seguito delle modifiche intervenute non sono più tenuti ad avere la pec, possono presentare domanda di cessazione.

La mera comunicazione di cessazione del domicilio digitale (PEC) da parte dei soggetti non obbligati, è soggetta al pagamento dei seguenti diritti in favore della cciaa:

  1. diritti di segreteria di € 30,00 e imposta di bollo di € 65,00, in caso di società di capitali;
  2. diritti di segreteria di € 30,00 e imposta di bollo di € 59,00 in caso di società di persone;

ai quali lo studio dovrebbe applicare l’onorario standard previsto per le pratiche cciaa e che esclusivamente in questo caso, considerata l’assurdità dell’adempimento, verrà ridotto a € 100,00.

In alternativa, volendo evitare i costi per la cessazione è possibile mantenere la PEC comunicata e non rinnovare più la stessa una volta giunta alla scadenza annuale.

Si precisa che, in tale circostanza, fino alla scadenza, la PEC sarà a pieno titolo efficace quale canale di destinazione delle notifiche sia personali che per la società.

Nel caso invece di cancellazione dalla cciaa precisiamo che la pec, fino alla scadenza annuale, resterà comunque valida quale canale di destinazione delle notifiche personali ma non di quelle societarie, risultando la PEC comunque esistente nell’apposito portale www.domiciliodigitale.gov.it

Solo il mancato rinnovo della pec alla scadenza annuale, comporterà la sostanziale inesistenza della stessa e quindi il ritorno del soggetto a un regime di notifiche cartacee.

Come già successo in altri casi recenti, siamo dispiaciuti per l’aggravio di costi e impegni a carico delle aziende clienti imputabili ad una normativa totalmente irrazionale nelle modalità e tempistiche (oltre che nei contenuti).

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

 

Studio Valsecchi & Associati STP Srl

Castelli Manuela (tel. 0341654319)

manuela.castelli@studiovalsecchi.eu

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