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In data 21 Settembre 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE n. 127 che introduce i seguenti obblighi:

 

dal 15/10/21 e fino al 31/12/21 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza) è fatto obbligo a chiunque svolge una attività lavorativa (datori di lavoro /dipendenti / collaboratori / clienti  / fornitori ecc.), ai fini dell’accesso nei luoghi di svolgimento dell’attività, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (stage) o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (ad es. appalti).

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche dei Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

 

La mancata attuazione dei controlli e l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sono sanzionati. Per coloro che non hanno la Certificazione sul luogo di lavoro, è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro; le sanzioni saranno irrogate dal Prefetto.

 

 

SPUNTI OPERATIVI

 

COS’E’ IL GREEN PASS

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
  • essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti rispettivamente nelle ultime 48/72 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

 

COME SI VERIFICA IL GREEN PASS

Sia che si trovi in formato digitale (su smartphone o tablet) sia cartaceo, il green pass si “legge” inquadrando il QR-Code con la fotocamera del proprio smartphone dopo aver attivato l’apposita applicazione “VerificaC19”. Una volta inquadrato o fotografato il QR-Code, sullo schermo comparirà l’esito della certificazione: valida oppure non valida.

•          Nel caso di certificazione VALIDA, oltre all’esito positivo, sullo schermo compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. Qualora non sia persona di identità già nota e conosciuta in quanto, ad esempio, cliente abituale, accertarsi dell’identità dell’intestatario della Certificazione Verde “Green Pass” richiedendo l’esibizione di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto). Una volta verificata l’identità della persona, la stessa può accedere e accomodarsi all’interno dell’esercizio.

•          Nel caso di certificazione NON VALIDA, il motivo della non validità non viene indicato: potrebbe trattarsi di una certificazione alterata, scaduta, oppure il tutto potrebbe limitarsi ad un problema tecnico/informatico. In questo caso, attendere e riprovare.

 

L’APPLICAZIONE “VERIFICAC19”

L’app “VerificaC19” è gratuita e può essere scaricata da

Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore)

Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).

L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.

Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione.

 

LA DELEGA A TERZI PER LA VERIFICA

La nuova norma stabilisce che i Datori di Lavoro debbano stabilire con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi (ritengo possibile l’attribuzione a se stesso Datore di Lavoro in caso di piccole aziende). È pertanto necessario predisporre deleghe scritte, sottoscritte da entrambi (delegante e delegato) che contengano anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. A tal fine, alleghiamo fac simile. La delega va conservata all’interno dell’Azienda, a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli.

 

PROBLEMI DI PRIVACY

La verifica del green pass e del documento d’identità sono semplici visualizzazioni e, pertanto, non considerabili “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy. Il soggetto verificato, pertanto, non può giustificare la mancata esibizione del green pass e/o del documento appellandosi a tale normativa.

Il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi dei dipendenti vaccinati o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione. Allo stesso modo, il datore di lavoro non può “pubblicizzare” il fatto che tutti i lavoratori della sua azienda siano vaccinati, in quanto violerebbe la normativa sulla privacy, tra l’altro con particolare gravità in quanto le informazioni di carattere sanitario sono considerate dati “particolari” (ex dati “sensibili”). Dal 15 Ottobre il Datore di Lavoro avrà solo il diritto e dovere, di non far accedere nei propri luoghi di lavoro, nessun Lavoratore privo di Green Pass.

 

LA VERIFICA DEI GREEN PASS AI CLIENTI

Questo aspetto non è ben chiarito dalla normativa ed in attesa di eventuali approfondimenti Ministeriali, si ritiene che vada fatta una distinzione fra

1) Clienti che accedono presso un luogo di lavoro per ragioni di lavoro (es. per progettare o definire o stabilire il prezzo di un impianto / di una commessa / di un appalto / o per godere di un servizio inerente la propria attività lavorativa (es. visita dal commercialista o da un avvocato)

2) Clienti che accedono presso un luogo di lavoro non per ragioni di lavoro (es. accesso dall’estetista, dal parrucchiere, in un negozio di vestiti ecc.).

Nel caso 1) si ritiene che siccome il Cliente sta “svolgendo un attività lavorativa” sia soggetto agli obblighi di verifica mentre nel caso 2), siccome il Cliente non sta svolgendo alcuna attività lavorativa si ritiene che non sussista alcun obbligo di verifica nei suoi confronti.

Resta ovviamente vigente l’obbligo di verifica del Green Pass dei Clienti introdotto dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 in vigore dal 6 agosto 2021(ristoranti bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

 

FREQUENZA DELLE VERIFICHE

In attesa di chiarimenti e/o circolari dei Ministeri Competenti, dall’analisi del suddetto nuovo Decreto, si rileva che i controlli vadano definiti “anche a campione”.

A parere dello Scrivente, pertanto, significa che non sarà necessario verificare quotidianamente i Green Pass di tutti i propri Dipendenti, ma, soprattutto nelle realtà più grandi in termini numerici, potrebbe bastare una verifica complessiva iniziale (15 Ottobre) e poi delle verifiche quotidiane a campione (magari con suddivisione per reparti). Ritengo invece che gli avventori esterni (clienti di cui al punto 1) precedente, fornitori, professionisti ecc.), salvo che non accedano con frequenza, vadano verificati ogni volta prima dell’accesso.

 

Si allegano bozza dell’atto formale di delega alla verifica.

 

Si allegano anche bozze da affiggere in bacheca e/o all’accesso, per preavvisare tutti gli interessati. L’affissione non è obbligatoria ma consigliata.

 

Per lo Studio,

Dr. Nico Gilardi.

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