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Classificazione e natura dell’assegnazione

Il trattamento applicabile dipende dalla categoria risultante dal Documento unico/carta di circolazione, dall’alimentazione, dalla data di assegnazione e dall’effettivo utilizzo.


Il forfait dell’art. 51, c. 4, lett. a), TUIR riguarda autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e ciclomotori; non si estende automaticamente agli autocarri N1. Per gli N1 con carrozzeria F0, almeno quattro posti e rapporto potenza (kW)/portata (t) ≥ 180 opera uno specifico test fiscale antielusivo, che non modifica l’omologazione.


Uso esclusivamente aziendale: se l’auto aziendale è concessa per uso esclusivamente lavoratorivo nessun benefit può essere imputato al dipendente, purché non vi sia disponibilità personale (incluso il tragitto casa-lavoro).


Uso esclusivamente privato: qualora l’auto venga concessa per farne un uso esclusivamente privato, si applica il valore normale di mercato.


Uso promiscuo: qualora l’auto aziendale venga assegnata al dipendente/amministratore per farne un uso sia lavorativo sia personale, si applica il benefit convenzionale ACI, indipendente dai chilometri privati effettivi, con ragguaglio ai giorni di disponibilità e deduzione degli importi effettivamente corrisposti per il godimento del mezzo.

 

Regime ordinario del fringe benefit dal 2026

Secondo il D.Lgs. 148/2026, il valore convenzionale annuo è: costo chilometrico ACI × 15.000 km ×
•50% per veicoli termici, GPL/metano, full e mild hybrid;
•20% per ibridi plug-in (PHEV);
•10% per elettrici puri (BEV).
Il criterio di alimentazione è attestato dai dati tecnici, non dal nome commerciale del modello.

Il valore è maggiorato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione.
Se sono presenti accessori/allestimenti non inclusi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, è previsto un incremento del 5%.
La data di prima immatricolazione resta quindi essenziale per la maggiorazione da vetustà; la data di concessione individua il regime applicabile, fatte salve le norme transitorie.

 

Regimi storici e transitori: attenzione alle date

Per le assegnazioni fino al 30 giugno 2020 rimane applicabile il regime storico del 30% ACI.
Per le assegnazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025, il documento richiama il regime CO₂:
•25% fino a 60 g/km;
•30% oltre 60 e fino a 160;
•50% oltre 160 e fino a 190;
•60% oltre 190 g/km.
Per i veicoli 2025 non coperti dal transitorio e per le nuove concessioni opera il criterio per alimentazione.
Le maggiorazioni per anzianità e optional vanno verificate anche nelle casistiche transitorie. Proroghe, riassegnazioni e cambi di veicolo richiedono controllo specifico della disciplina temporale e della documentazione.


Adempimenti e presidi obbligatori per l’azienda

•Assegnazione formale: necessaria lettera firmata con data certa (PEC o Firma digitale con marca temporale)
•Uso aziendale: per escludere la tassazione, il mezzo va riconsegnato a fine giornata.
•Amministratori/Soci: le regole ACI valgono solo per Co.Co.Co. o dipendenti. Per P.IVA o soci puri vale il valore normale e riaddebito analitico con IVA.

 

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