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OGGETTO: DECRETO RILANCIO N. 34 DEL 19/05/2020 - PROROGHE VERSAMENTI F24 E BOLLETTINI RAV

Spettabile Clientela,

Il Decreto Rilancio n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 19 maggio ha definito il quadro delle proroghe per i versamenti fiscali mediante mod. F24 (nei confronti dell’Agenzia delle Entrate) e mediante bollettini Rav (nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione) in scadenza nei mesi caratterizzati dall’emergenza sanitaria.

MODELLI F24 ORDINARI

1. Proroga dei termini dei versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (art. 126 e 127 D.L. 34/20)

Tutti i versamenti oggetto di sospensione nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai sensi dei precedenti D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020, il cui versamento era inizialmente previsto in un’unica soluzione o con rateazione il 31 maggio ed il 30 giugno 2020, sono prorogati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Indicazioni operative

Per i versamenti dei modelli F24 ordinari in scadenza dal mese di giugno 2020 non sono previste sospensioni o proroghe salvo eventuali future disposizioni di legge.

Nel corso del mese di settembre, salvo eventuali ed ulteriori modifiche nei prossimi mesi, verranno predisposti i pagamenti. Provvederemo ad inviare un promemoria in merito ai clienti interessati. Per i clienti per cui lo Studio si occupa della predisposizione e dell’invio dei modelli F24 verrà inviata una richiesta in merito alle modalità di pagamento (unica soluzione o rateazione in quattro rate).

 

AGENZIA ENTRATE

1. Remissione in bonis e sospensione dei versamenti da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144 D.L. 34/20)

I pagamenti non corrisposti nel periodo tra l’08 marzo ed il 18 maggio 2020 ed i pagamenti scadenti nel periodo dall’entrate in vigore del presente decreto al 31 maggio 2020relativi a controlli automatizzati e formali, anche rateizzati, sono prorogati al 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese.

2. Sospensione dei versamenti delle somme dovutea seguito di atti di accertamento con adesione,

conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149 D.L. 34/20)

Il versamento della prima o unica rata e delle rate successive relative a: adesioni sottoscritte, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e atti/avvisi di liquidazione, “pace fiscale” ai sensi D.L. 119/2018 con scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 è prorogata al 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese.

3. Sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 151 D.L. 34/20)

È prorogata fino al 31 gennaio 2021 la sospensione per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, salvo in caso di violazioni in materia di obblighi di emissione scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o regolarizzazione mezzi tecnici per telecomunicazioni.

4. Sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158 D.L. 34/20)

In caso di istanza di adesione presentata dal contribuente si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni sia la sospensione ex art. 83 c. 2 D.L. 18/20 dal 09 marzo al 15 aprile 2020.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

1. Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152 D.L. 34/20)

È prevista la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti su stipendi e pensioni effettuati dalla data di entrate in vigore del presente decreto al 31 agosto 2020. Tali importi tornano quindi nelle disposizioni del debitore pignorato.

2. Sospensione del blocco dei pagamenti delle P.A. in caso di debiti scaduti verso l’AdE-Riscossione (art. 153 D.L. 34/20)

Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 il debitore inadempiente, in quanto non ha corrisposto il pagamento di cartelle esattoriali per un importo almeno pari ad € 5.000, potrà comunque ricevere dalla P.A. le somme di cui è creditore.

3. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154 D.L. 34/20)

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento: Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio dal DL n. 18/2020 “Cura Italia”). I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Rateizzazioni: Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste). Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, vi è la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Rottamazione-ter e Saldo e stralcio: Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza.

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’ADE E ALL’ADE-R

Proroga dei termini di decadenza dell’azione accertatrice (art. 157 D.L. 34/20)

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, con decadenza tra l'8 marzo2020 ed il 31 dicembre 2020, saranno emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nelperiodo tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Tale rinvio riguarda anche le comunicazioni e la notifica di atti elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre2020 (es. comunicazioni art. 36 bis e 54 bis ,…).

Sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali relative alle liquidazioni delle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta nell’anno 2017, ai controlli formali per le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

Indicazioni operative:

Per i versamenti e gli atti sospesi in base a quanto decritto nella presente circolare, lo Studio provvederà ad applicare la sospensione in tutti i casi sopra previsti e di cui è a conoscenza.

Naturalmente in tutti i casi in cui il cliente stia gestendo in autonomia pagamenti o atti/avvisi non affidati allo studio restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi dubbio relativo all’interpretazione delle diverse casistiche.

Cordiali saluti

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

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