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CIRCOLARE: PROROGA ADEMPIMENTI DIVERSI DAI VERSAMENTI (DECRETO CURA ITALIA)

Spett.le Cliente,

Con la presente Circolare vi forniamo le prime precisazioni relativamente alla proroga di tutti gli adempimenti diversi dai versamenti F24 contenuta nel DL 18/2020 (Decreto Cura Italia).

L’art. 62 del DL 18/2020 prevede la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute e trattenute), che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, concedendo la possibilità di effettuare tali adempimenti, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

In particolare sono differiti al nuovo termine del 30/06:

- la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2019.

- la presentazione del modello “TR” (rimborso iva) relativo al primo trimestre 2020: Resta però inteso che nel caso si abbia del credito  superiore a 5.000 euro, per l’utilizzo in compensazione occorre:

  • Presentare il modello “TR”
  • Attendere 10 giorni dalla presentazione per utilizzare il credito emergente dal modello

-   la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020

-  l’esterometro relativo al primo trimestre 2020 (precedentemente in scadenza il 30 aprile 2020);

-  i modelli INTRASTAT mensili (scadenze originarie: 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e  il 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020).

NON sono interessati dalla proroga al 30.06.2020 (restano valide le proroghe previste nel Dpcm del 2 marzo 2020):

- La trasmissione della Certificazione unica da parte dei sostituti di imposta (dal 7 al 31 marzo 2020)

- L’invio dei dati utili per la dichiarazione precompilata 2020 (dal 28 febbraio al 31 marzo)

Restano infine da valutare con maggiore attenzione è la possibilità di riconoscere la sospensione anche per i termini di emissione delle fatture (l’emissione delle fatture deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ex art. 21 comma 4 del DPR 633/72).

Considerato il tenore letterale dell’a  rt. 62 comma 1 del DL 18/2020, vi sono elementi per sostenere che la sospensione possa riguardare anche l’emissione delle fatture (sia elettroniche che analogiche). Tuttavia, è necessario considerare anche che la finalità perseguita dal decreto dovrebbe essere quella di posporre i soli adempimenti che il contribuente deve porre in essere esclusivamente nei confronti dello Stato. Tra questi non dovrebbe annoverarsi l’emissione delle fatture, se non altro per il fatto che tali documenti costituiscono strumento necessario all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente il quale, diversamente, si vedrebbe negato l’esercizio di tale diritto per un lasso di tempo consistente.

In attesa di chiarimenti quindi, consigliamo, compatibilmente con le Vs. possibilità oggettive di rispettareil termine di 12 giorni.

Anche per quanto concerne l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015) è presumibile ritenere che valga il periodo di sospensione degli adempimenti.

Ne sono interessati, essenzialmente, gli esercenti che non sono ancora dotati di Registratore Telematico, i quali, nel periodo transitorio per l’adeguamento, trasmettono i corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo (così, sarebbe differito l’invio dei dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020).       Gli altri esercenti, difatti, provvisti di Registratore Telematico, obbligati a inviare i dati entro 12 giorni dall’operazione, rilevano giornalmente e trasmettono in via automatica i dati dei corrispettivi mediante il Registratore stesso, al momento della chiusura.

Cordiali saluti

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

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