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LAVORO IN MODALITA’ AGILE

Il genitore lavoratore dipendente e convivente con il figlio minore di 16 anni può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, alternativamente all’altro genitore, nei seguenti casi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per tutta la durata della sospensione;
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, per tutta la durata della malattia;
  • quarantena del figlio disposta dalla ASL (ovunque sia avvenuto il contatto), per tutta la durata della quarantena.

 

I genitori di figli con grave disabilità, riconosciuta ai sensi della legge n. 40/1992, hanno diritto al lavoro agile fino al 30 Giugno 2021, compatibilmente con la tipologia di attività lavorativa prestata e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore.

 

CONGEDI PER GENITORI

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente e convivente con il figlio minore di 14 anni può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, nei seguenti casi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per tutta la durata della sospensione;
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, per tutta la durata della malattia;
  • quarantena del figlio disposta dalla ASL (ovunque sia avvenuto il contatto), per tutta la durata della quarantena.

 

Fino al 30 Giugno 2021 il congedo è riconosciuto ai genitori di figli con grave disabilità ai sensi della legge n. 40/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado con sospensione dell’attività didattica o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dall’età del figlio.

 

Durante il periodo di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa (art. 23 d.lgs. 151/2001). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Gli eventuali congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001, fruiti dai genitori dal 1° Gennaio 2021 al 13 Marzo 2021 per far fronte alle medesime circostanze, possono essere convertiti a domanda nel congedo previsto dal d.l. 30/2021.

 

Alla presenza delle medesime condizioni, in caso di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori (alternativamente all’altro) può astenersi dal lavoro.

In questo caso il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione o indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È salvo il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

BONUS BABY-SITTING

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari), i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS - genitori di figlio minore di 14 anni - possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite di 100 Euro settimanali, nei seguenti casi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per tutta la durata della sospensione;
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, per tutta la durata della malattia;
  • quarantena del figlio disposta dalla ASL (ovunque sia avvenuto il contatto), per tutta la durata della quarantena.

 

Il bonus può essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione a: centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In questi casi, la fruizione del bonus baby-sitting è incompatibile con la fruizione del bonus asili nido.

 

INCOMPATIBILITA’

Nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione lavorativa in modalità agile o utilizza il congedo per genitori o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo per genitori o del bonus baby-sitting, salvo presenza di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non presentano le caratteristiche di incompatibilità.

 

Tutte le misure descritte si applicano fino al 30 Giugno 2021.

 

Ai fini dell’operatività delle misure (richiesta di congedo e bonus baby-sitting), si dovrà attendere una circolare INPS di prossima emanazione.

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