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L’applicazione pratica di tale incentivo non è immediata, in quanto il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi registrati nei periodi agevolati, senza considerare i consumi stimati fatturati in acconto dai gestori (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, nota 7, e circ. 25/2022, § 3.6). In altri termini, ai fini dei conteggi del credito spettante, non è sufficiente considerare l’importo indicato in fattura dal gestore in quanto, per effetto delle stime, il consumo fatturato non corrisponde a quello effettivo.

Per risalire al consumo effettivo occorre analizzare le letture del contatore e i quadri di dettaglio relativi alla “spesa per la materia energia” riportati in bolletta. Inoltre, i periodi individuati nella bolletta sono generalmente mensili e non coincidono con i mesi di riferimento delle agevolazioni, invece trimestrali, tanto più che spesso la rilevazione della lettura indicata in bolletta non avviene l’ultimo giorno del mese.

Per fare un esempio concreto, si supponga di aver ricevuto una bolletta relativa al mese di luglio 2022 con una lettura rilevata per il periodo che va dal 10 maggio al 7 luglio. Il consumo fatturato è diverso da quello effettivo: quest’ultimo viene solitamente indicato nel quadro di dettaglio per i periodi dal 10 maggio al 31 maggio - dal 1° giugno al 30 giugno - dal 1° luglio al 7 luglio e a questo dettaglio occorre far riferimento per determinare il consumo effettivo del trimestre.

Dal momento che i costi per il consumo dell’energia sono generalmente esposti in modo analitico, suddividendo i costi per l’energia elettrica, le perdite di rete, il dispacciamento, occorre poi sommarli fra di loro in base al periodo di riferimento.

Questa impostazione dell’incentivo rende preferibile avvalersi, per le imprese non energivore (e non gasivore), della possibilità di richiedere al fornitore la comunicazione contenente i dati necessari ai fini del calcolo dell’agevolazione.

Tale possibilità, prevista dal comma 5 dell’art. 6 del DL 115/2022 (e prima ancora dal comma 3-bis dell’art. 2 del DL 50/2022), è riconosciuta qualora l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica (o di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019.

Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta – per cui, nel caso del credito relativo al terzo trimestre 2022, entro il 29 novembre 2022 (con riguardo al precedente credito, era entro il 29 agosto 2022) –, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

Come già in precedenza suggerito Vi invitiamo a farvi assistere da un tecnico per i calcoli necessari e/o a chiedere al gestore la comunicazione sopra prevista. Ricordiamo che per coloro che hanno più utenze con venditori diversi il calcolo del credito deve essere globale.

Restiamo invece a disposizione per la gestione del credito una volta quantificato.

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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