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Ai sensi dell’art. 2 D.L. 21 del 21 Marzo 2022, per l’anno 2022 i buoni benzina (o titoli analoghi) riconosciuti gratuitamente ai dipendenti non concorreranno alla formazione del reddito (art. 51, comma 3 TUIR) fino al limite di 200 euro a lavoratore.

Il valore dei buoni benzina non concorrerà al calcolo del limite dei 258,23 euro dei fringe benefit esenti da tassazione. Pertanto, per il solo anno 2022, i dipendenti potranno usufruire dei buoni benzina non imponibili fino alla somma di 200 euro, oltre agli altri fringe benefit non imponibili fino alla somma di 258,23 euro.

I buoni benzina non imponibili fino a 200 euro potranno essere riconosciuti anche a un solo dipendente senza dover rispettare il vincolo della concessione alla generalità o a categorie di dipendenti.

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