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L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE A DECORRERE DAL 1° MARZO 2023

Dal 1 Marzo 2023, per coloro che nel corso del periodo 1 gennaio 2022 – 28 febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, l’INPS continuerà ad erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

 

L’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE IN CASO DI SOGGETTI NUOVI BENEFICIARI

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno Unico e Universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.

 

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

 

LE VARIAZIONI DELLA DOMANDA

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno Unico e Universale inizialmente presentata, ad esempio:

- la nascita di figli;

- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore…

 

Il beneficiario dovrà intervenire sulla domanda solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISEE

Sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023 per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno Unico e Universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua ad essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno Unico e Universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

 

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

 

IMPORTI PREVISTI

Di seguito si riporta in formato tabellare una panoramica sugli importi dell’assegno unico in vigore dallo scorso anno.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*)

 

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”

 

Il Ddl. di bilancio 2023 ha previsto in materia di assegno unico universale i seguenti incrementi:

- per ciascun figlio con meno di un anno, un aumento del 50% dell'importo;

- un aumento del 50% per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni ai soli nuclei familiari con almeno tre figli e un ISEE fino a 40.000 euro;

- la stabilizzazione degli incrementi in favore dei figli disabili.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Qualora siate in possesso di un’Attestazione ISEE con scadenza 31/12/2023, la stessa sarà già rilevata dall’INPS ai fini dell’erogazione dell’Assegno a partire da Marzo 2023. In alternativa lo Studio è disponibile per la predisposizione dei modelli ISEE.

 

Operativamente si invitano tutti i clienti interessati alla richiesta dell’ISEE a contattare lo Studio entro il 3 febbraio p.v. per segnalare l’intenzione di avvalersi della nostra consulenza per la presentazione della DSU.

 

Vi ricordiamo che è possibile presentare gratuitamente la domanda per l’Assegno Unico Universale e per il modello ISEE tramite il sito INPS e/o i CAF.

In alternativa nel caso in cui decidiate di avvalervi della consulenza dello Studio, anticipiamo che i costi saranno i seguenti:

-              assistenza soggetti per cui lo studio non ha mai elaborato ISEE, da un minimo di 100,00€ ad un massimo di 250,00€ in base al tempo impiegato;

-              assistenza soggetti per cui lo studio ha già elaborato ISEE, da un minimo di 50,00€ ad un massimo di 150,00€ in base al tempo impiegato;

-              assistenza per l’invio della domanda di assegno unico 50,00€.

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Roberta Pozzoni

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