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L’art. 1 del DL “Sostegni”, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.

Il contributo spetta a “i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.

Sono esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”.

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, con un incremento quindi rispetto al “vecchio” limite di 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).

 

L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tale percentuale è pari al

- 60% per fatturati inferiori a 100.000 euro
- 50%per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
- 40%per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
- 30%per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
- 20%per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

Per la determinazione della fascia di fatturato si fa riferimento al periodo d’imposta 2019.

Per i soggetti che hanno aperto la partita iva nel 2019, per il calcolo della media dei ricavi si considerano i mesi successivi a quello di apertura.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Stando a quanto anticipato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, entro fine marzo, un’apposita piattaforma. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi ha presentato la domanda.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

 

I dati rilevanti al fine di verificare la spettanza del contributo e di calcolarne l’importo sono i fatturati 2019 e 2020. Tali dati sono in linea di massima già a disposizione dello Studio in quanto già da voi forniti per la dichiarazione IVA.

Per i clienti in regime forfettario che non lo abbiano già fatto chiediamo di inviarci copia delle fatture emesse fino a tutto il 2020.

Procederemo quindi autonomamente e immediatamente a verificare la spettanza del contributo per ogni azienda Cliente e Vi comunicheremo, non appena possibile l’esito della nostra valutazione.

Ai  Clienti per cui il contributo risulterà dovuto invieremo un modulo da sottoscrivere contenente:

- la specifica del calcolo effettuato e del contributo spettante

- l’impegno / delega all’invio del Modello all’Agenzia delle Entrate

- la scelta tra contributo in denaro o credito d’imposta in compensazione

- il costo della pratica

L’intento dello Studio è quello di raccogliere tutta la documentazione necessaria così da essere già pronti ad inviare le domande non appena l’AdE metterà a disposizione i modelli e il canale di trasmissione.

 

Vi invitiamo pertanto ad attendere le nostre indicazioni e restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Cordiali saluti

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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