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I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

Riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Sono ammessi alla nuova "Rottamazione" anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti.

Sono esclusi i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

L’Agente della riscossione fornisce informazioni preventive sui carichi definibili, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:

  • se si accede all’area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
  • in ogni caso, quindi anche attraverso l’area pubblica del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore.

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà prossimamente sul proprio sito internet.

Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
  • i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
  • Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

     

    Sarà possibile pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
  • Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

    La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

    Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla Rottamazione-quinquies interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

     

    I clienti interessati sono pregati di contattare lo Studio al fine di procedere con la richiesta del prospetto informativo e valutare l’adesione alla Rottamazione. Senza una richiesta scritta o verbale da parte del cliente, lo Studio non provvederà a fare alcuna valutazione in merito alla convenienza o meno dell’agevolazione in parola.

     

    Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

    STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI STP SRL

    Dott.ssa Selena Frigerio

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