Menu
Contatti

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. Codice delle Pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162).

Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 (che abroga il precedente D.M. 3 maggio 2018) e il relativo Allegato A definiscono le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti. Va precisato che il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica tramite il nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome; per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

In fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto deve fornire la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.

La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Copia del modulo va trasmesso anche alle rappresentanze sindacali aziendali (ovviamente se presenti in Azienda).

 

GESTIONE DELL’ADEMPIMENTO

 

  1. Provvederemo entro il 30/09/2022 alla trasmissione telematica del predetto Rapporto, per conto di tutti i Clienti ricadenti nell’obbligo ed a cui il nostro Studio elabora le paghe;

 

  1. Per tutti i Clienti ai quali il ns. Studio non elabora le paghe, raccomandiamo di sentire il proprio “ufficio paghe” e/o la propria casa di software, per recuperare i dati necessari da trasmettere per il biennio.

 

Per lo Studio,

Dr. Nico Gilardi.

Il rispetto della tua privacy è la nostra priorità

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito. Accetta e continua per prestare il consenso all’uso di tutti i cookie. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Potrai consultare le nostre Privacy Policy e Cookie Policy aggiornate in qualsiasi momento.