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I commi 299-303, 305-308 e 312-314 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, stabiliscono che gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 si prolungano di ulteriori 12 settimane nel 2021.

In questo caso, il Legislatore ha differenziato l’arco temporale di possibile ricorso all’ammortizzatore sociale:

· tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;

· tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario del FIS e di cassa integrazione in deroga.

Non p previsto alcun contributo addizionale a carico dell’Azienda rapportato al calo di fatturato.

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti in favore dei lavoratori n forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021). Pertanto i Lavoratori assunti successivamente non avranno diritto alla Cassa Integrazione.

Non cambia niente per quanto riguarda la presentazione delle domande all'Inps che dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Rimane invariata l’obbligatorietà della preventiva necessaria informativa sindacale per la consultazione da tenersi con le stesse regole in vigore da Marzo 2020.

 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che NON richiedono trattamenti di cassa integrazione

Il legislatore ha previsto che ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, di cui al comma 300 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di

integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 , con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile. Tale previsione si relaziona a quanto introdotto dal D.L. n. 104/2020 - in riferimento alla contribuzione dei mesi di maggio e di giugno - con una significativa differenza, tuttavia, in quanto, così come da disposizioni di cui al D.L. n. 137/2020, non sussiste alcun raddoppio della contribuzione sulle ore già fruite da ogni dipendente. In conformità con l’interpretazione della circolare Inps n. 105/2020 - emanata con riferimento all’articolo 3 del D.L. n. 104/2020 - l’importo massimo del beneficio è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle suddette ore di fruizione nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Per lo Studio,

Dr. Nico Gilardi. 

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