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 Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020.

 

INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020 PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE (ART. 13)

E’ riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di aprile (definita con DM 29.5.2020), l’indennità di maggio è erogata in via automatica.

Per i soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile, l’indennità per il mese di maggio è riconosciuta:

·sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell’attività, che è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020;

·previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14.9.2020).

INDICAZIONI OPERATIVE: consigliamo i clienti Professionisti interessati di verificare e procedere secondo le indicazioni della specifica cassa di appartenenza

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)

È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (e quindi una riduzione superiore al 25%)

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

INDICAZIONI OPERATIVE: in attesa del decreto attuativo che stabilisca i termini e le modalità di presentazione delle domande, consigliamo alle aziende interessate di raccogliere le fatture relative ad acquisti dei prodotti indicati e di effettuare pagamenti con bonifici.

 

FONDO CENTRALE GARANZIA PMI - ENTI NON COMMERCIALI (ART. 64 CO. 3)

Con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.

 

PROROGA MORATORIA PER LE PMI (ART. 65)

Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione:

·previsti all’art.56 co.2 lett. a), b) e c), co.6 lett. a) e c) e co.8 del DL 18/2020 (moratoria finanziamenti fino al 30/09/2020 per le micro, piccole e medie imprese);

·previsti all’art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art.56 co.2 DL 18/2020.

È, inoltre, stabilito che:

·la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co.2 del DL 18/2020; salvo rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;

·le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al co.2 dell’art.56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall’art.56;

·nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art.56 co.2 del DL 18/2020,  modificato e integrato ai sensi della presente disposizione, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, decorra dal termine delle misure di sostegno come novellato dalla presente disposizione.

 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI USO NON ABITATIVO - MODIFICHE (ART. 77 CO. 1 LETT. A) E B)

Sono apportate alcune modifiche all’art. 28 del DL 34/2020, recante la disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.

Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali (modifica all’art. 28 co. 3 del DL 34/2020).

Il credito d’imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali).

E’ quindi ora previsto che il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio).

INDICAZIONI OPERATIVE: per le aziende interessate rimandiamo ai dettagli già forniti con la ns. circolare del 20/05/2020. In particolare le aziende interessate potranno inviare all’indirizzo della Rag. Alessandra Biffi (alessandra.biffi@studiovalsecchi.eu) la copia dei registri iva di giugno 2019 e giugno 2020 (se non gestiti internamente dallo Studio) e il documento (ricevuta o fattura) relativo al canone di giugno con la quietanze di pagamento. Inoltre il Clienti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (che con la normativa precedente erano esclusi dal beneficio) dovranno fornire tutta la documentazione (registri iva, fatture/ricevute e quietanze) per tutti i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DELLE RITENUTE NON OPERATE (ART. 97)

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti F24 sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito. In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa · in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o · mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

- Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati:

· in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;

· oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

INDICAZIONI OPERATIVE: A brevissimo lo Studio invierà una specifica circolare contenete un modello da compilare indicando la rateazione prescelta e fornendo istruzioni pratiche distinte per Clienti entratel e non-entratel.

 

RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA (ART. 98)

Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto (normalmente al 30/11/2020) per il 2020.

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

·esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

·dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito pari a 5.164.569 euro.

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

·applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

·applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

·presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

·partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

·devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

·i soci di società di persone;

·i collaboratori di imprese familiari;

·i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

·i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

·i soci di società di capitali “trasparenti”.

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

INDICAZIONI OPERATIVE: Ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di secondo acconto è indicato nel prospetto delle imposte inviato negli scorsi mesi in fase di chiusura della dichiarazione dei redditi, mentre i relativi F24 non Vi sono ancora stati consegnati. Nel corso del mese di novembre, in prossimità della scadenza originaria del 30/11/2020 lo Studio invierà una circolare operativa specifica per raccogliere le informazioni necessarie e predisporrà gli F24 del secondo acconto solo per i soggetti esclusi dalla proroga.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (ART. 99)

Viene modificato l’art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell’ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020). Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà quindi possibile chiedere la dilazione entro il 30.11.2020.

La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Per come è formulato l’art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Va però detto che, secondo la censurabile interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dell’art. 83 del DL 18/2020, dal 9.3.2020 all’11.5.2020.

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020. Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020. Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

INDICAZIONI OPERATIVE: I Clienti interessati da cartelle in scadenza o da rateazioni affidate allo studio verranno gestiti secondo la nuova finestra di sospensione. In caso di dubbi specifici invitiamo a contattare la persona dello Studio che ha in gestione la Vs. pratica.

 

ESENZIONE DI TOSAP E COSAP PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO - PROROGA (ART. 109)

Sono prorogate le agevolazioni per gli esercizi pubblici che erano state precedentemente introdotte dall’art. 181 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”). Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall’1.5.2020 al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).

Dall’1.5.2020 al 31.12.2020, non è dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.

 

NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (ART. 110)

l decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere:

·rilevanza solo civilistica e contabile;

·oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

In altri termini, applicando questo nuovo regime, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti ma riguarda anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2020). I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali (deducibilità dell’ammortamento) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’1.1.2024)

Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all’affrancamento. Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

INDICAZIONI OPERATIVE: Il tema sarà approfondito con le imprese interessate in occasione della redazione del bilancio 2020. Lo Studio resta comunque a disposizione per informazioni e chiarimenti.

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

Dott. Luca Spreafico

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