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ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia e segue a quella prevista dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento e, quindi, sem­brava preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento. Il DL 228/2021 convertito non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga. La sospensione dell’ammortamento sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure sol­tanto alcune.

 

STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In particolare, l’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito ha sostituito, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.

Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito. Più precisamente, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 – dopo che ciò è stato consentito per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:

·     in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);

·     in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’ob­bligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);

·     l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).

 

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche pos­­sono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’e­sercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).

 

RIMODULAZIONE DEI LIMITI ALL' UTILIZZO DEL CONTANTE

Per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Il ripristino del precedente limite all’utilizzo del contante (operato in sede di conversione in legge del DL 228/2021) è, al momento, privo di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali, in quanto l’art. 63 co. 1-ter del DLgs. 231/2007 non è stato modificato. Per le violazioni commesse dall’1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.

 

PROROGA DEI TERMINI DI TENUTA  A  DISTANZA DELLE ASSEMBLEE

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

Assenza di indicazioni in ordine ai termini di approvazione del bilancio al 31.12.2021

La proroga in questione non impatta sul co. 1 dell’art. 106 del DL 18/2020, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bi­lancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

 

DETRAIBILITA' DELLE SPESE PER VISTO DI CONFORMITA' E ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI "EDILIZI”

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di inter­venti agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:

·     dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;

·     dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021 - PROROGA del termine “lungo” al 31.12.2022

Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

·     i beni materiali e immateriali “ordinari”;

·     i beni materiali “4.0”.

 

NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA

L’art. 3-bis del DL 228/2021 convertito stabilisce che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.

La specificazione della decorrenza si è resa necessaria sussistendo un dubbio interpretativo in merito all’efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui al cessionario o committente è “assoggettato” a una procedura concorsuale (ad esempio, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento).

In base alle nuove regole, difatti, non è più necessario, per il cedente, attendere il verificarsi dell’in­fruttuosità della procedura concorsuale.

Per effetto dell’art. 18 co. 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), le nuove disposizioni si applicano “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (26.5.2021). Risultava, però, controverso se la nuova disciplina dovesse applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure avviate dal 27.5.2021. In controtendenza con il tenore letterale della disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20 aveva, tra l’altro, ritenuto applicabili le nuove regole “con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis”.

La specificazione introdotta in sede di conversione del DL 228/2021 consente quindi di superare la descritta incertezza interpretativa.

 

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Modificando l’art. 24 del DL 23/2020, con l’art. 3 co. 5-septies del DL 228/2021 convertito viene prorogata al 31.3.2022 la sospensione dei termini in materia di agevolazioni “prima casa”.

Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022 ed i termini ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall’1.4.2022.

Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione “prima casa” (di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) e di credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” (di cui all’art. 7 della L. 448/98).

La sospensione riguarda, in particolare:

·     il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, nel caso in cui, al momento del rogito, l’acquirente non vi abbia la residenza né vi eserciti la propria attività;

·     il termine di 1 anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;

·     il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;

·     il termine di 1 anno che deve intercorrere tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).

Inizialmente, l’art. 24 del DL 23/2020 prevedeva che la sospensione durasse dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Poi, in sede di conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato prorogato al 31.12.2021.

Da ultimo, con la conversione in legge del DL 228/2021, il termine è stato spostato al 31.3.2022, con la conseguenza che i termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l’1.4.2022.

INTRODUZIONE DEL C.D "BONUS PSICOLOGO"

L’art. 1-quarter co. 3 e 4 del DL 228/2021 convertito ha previsto l’erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato al sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’am­bito dell’albo degli psicologi.

Il contributo, stabilito nell’importo massimo di 600,00 euro per persona, è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.  Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000,00 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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