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Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33%

dell’aliquota del secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Riduzione detrazioni IRPEF per i

possessori di

redditi superiori a 200.000 euro

 

Dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili, fatta eccezione per le spese sanitarie e alcuni altri oneri specifici.

 

 

 

Interventi di recupero edilizio (Bonus casa) - Spese sostenute nell’anno 2026

Sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

In particolare per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata come segue.

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 (solo se le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento), mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

 

 

 

 

 

 

 

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Ecobonus

e sismabonus - Spese sostenute nell’anno 2026

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa”

 

 

Bonus mobili - Proroga

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025, con limite massimo di spesa cui applicare la detrazione fissato a 5.000 euro.

Enti 3° settore - Contributo riqualificazione energetica e strutturale

L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore. Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono: gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS; e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nella relativa Anagrafe.

 

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a

5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

Regime dei neo-residenti -

Aumento dell’imposta sostitutiva

Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti. L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da

200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.

Esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari di

CD e IAP -

Proroga per il 2026

Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali.

Rideterminazione

costo fiscale partecipazioni

Viene     ulteriormente    incrementata     l’aliquota    dell’imposta    sostitutiva     sulla

rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), che passa dal 18% al 21%, con efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite

 

 

 

 

 

 

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all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

 

 

 

 

 

Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.

La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera

conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

 

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

Computo dei tre appartamenti

Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.

Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.

Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Rimane la possibilità di accedere alla cedolare secca con le stesse aliquote dell’anno scorso. In particolare dal periodo d’imposta 2026:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite

intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;

 

 

 

 

 

 

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  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
  • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

 

 

Causa di esclusione dal regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iper- ammortamenti

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti  in  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione  europea  o  in  Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una

piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

 

 

 

 

 

 

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Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

  • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le

plusvalenze sono integralmente imponibili.

 

 

 

 

Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta

Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che

l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

 

 

 

 

 

 

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci e

trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile

 

 

 

 

 

 

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assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Imposte indirette

Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata

dell’immobile dell’imprenditore

individuale

 

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

 

 

 

 

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10%.

Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e

possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso

al 31.12.2025.

Credito d’imposta per design e ideazione

estetica

Viene prevista la proroga del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica. Per il 2026:

  • spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
  • è utilizzabile in un’unica quota annuale.

Credito d’imposta

per le imprese

energivore

 

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

 

 

Credito d’imposta per investimenti 4.0 - Rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0.

Questa misura è relativa esclusivamente agli investimenti effettuati entro il 2025. Per i

nuovi investimenti effettuati dal 01.01.2026 si rimanda al paragrafo precedente sugli iper-ammortamenti.

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.

 

 

 

 

 

 

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I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni prima del 30.9.2025

L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

La domanda di rottamazione va presentata in forma telematica entro il prossimo 30.4.2026.

Al fine di fornire indicazioni complete e operative, lo Studio predisporrà una successiva circolare dedicata alla rottamazione, nella quale verranno esaminati in dettaglio gli

aspetti di maggiore interesse per la clientela.

 

 

 

 

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:

  • sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
  • sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Decorrenza

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

 

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della

soglia da 100.000

a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026.

 

 

 

 

 

 

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Attenzione: per i clienti che affidano la gestione dei modelli F24 allo Studio, questo controllo viene fatto periodicamente con l’aggiornamento dell’anagrafica del cliente. Per i clienti che gestiscono i pagamenti autonomamente, raccomandiamo nel caso di omessi versamenti, di effettuare i controlli prima di inviare deleghe F24 con

compensazioni.

Dati della fatturazione elettronica - Utilizzo ai fini del

pignoramento

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

 

 

 

 

 

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi (pari allo 0,5%, per il 2028, mentre a decorrere dal 2029 sarà pari all’1%), da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.

La ritenuta non si applicherà nel caso in cui il pagamento sia già soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% per i pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.

 

 

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

Per le provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026 è stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

 

Definizione agevolata dei tributi locali

Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo).

Esenzione IMU enti non commerciali

Vengono introdotte alcune norme di interpretazione autentica con riguardo all’esenzione dall’IMU, riconosciuta a favore degli enti non commerciali che possiedono immobili utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie

attività istituzionali. In particolare, le norme di interpretazione autentica riguardano il

 

 

 

 

 

 

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riscontro delle modalità di svolgimento non commerciali per le attività:

  • assistenziali e sanitarie;
  • didattiche.

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

  • dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
  • dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”).

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA.

L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.

Decorrenza

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con

turisti esteri

 

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 

Incremento dell’imposta di soggiorno

per il 2026

Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno.

Tale facoltà compete a:

  • Comuni capoluogo di Provincia;
  • unioni di Comuni;
  • Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

 

Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Contributi per

i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie

Contributi per l’acquisto di libri scolastici

Viene istituito un Fondo a decorrere dall’anno 2026, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola

secondaria di secondo grado.

 

 

 

 

 

 

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I nuclei familiari:

  • devono avere un ISEE non superiore a 30.000 euro;
  • non devono aver goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

Contributi per la frequenza di scuole paritarie

Si riconosce per l’anno 2026, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo fino a 1.500 euro a studente frequentante:

  • una scuola paritaria secondaria di primo grado;
  • oppure il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.

La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata.

Le modalità attuative e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie, tenuto conto

delle somme riconosciute al medesimo fine dalle Regioni, saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale

Rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro.

Per le madri di due figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;

Per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Bonus mamme 2026

Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri:

  • dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);
  • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;
  • autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95);
  • professioniste iscritte alle casse di previdenza.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:

  • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
  • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a

 

 

 

 

 

 

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condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili.

Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di

liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

 

La presente circolare ha lo scopo di fornire una panoramica di massima delle novità che possono interessare i Ns. Clienti.

Per qualsivoglia chiarimento siamo a disposizione.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI STP SRL

  Dott.ssa Roberta Valsecchi - Dott.ssa Selena Frigerio

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