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Regolarizzazione del magazzino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Ambito temporale

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Soggetti interessati

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin­ci­pi contabili internazionali. Sono escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo

L’adeguamento può riguardare le rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

  • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Modalità di adeguamento

L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’am­mon­tare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta dal rapporto tra:

  • l’IVA, relativa alle operazioni, tolta quella relativa a cessione beni ammortizzabili;
  • il volume d’affari.

Per l’imposta sostitutiva, l’aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pra­tica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
  • il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sosti­tutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.

Modalità di adesione

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024).

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui red­diti relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda rata dell’ac­conto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP

L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.

Effetti dell’adeguamento

I valori risultanti dall’adeguamento:

  • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
  • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

 

 

 

 

 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

 

 

 

 

 

 

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni quotate. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo/valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a)  TUIR.

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
  • oppure, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Cessioni
di fabbricati
con interventi superbonus - Plusvalenza

A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Immobili esclusi

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Modalità di determinazione dei costi inerenti

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’age­vo­la­zione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie .

Applicazione dell’imposta sostitutiva

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

 

 

 

 

Locazioni brevi - Aumento dell’aliquota
al 26% - Modifica normativa
per gli intermediari non residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Ambito oggettivo - Locazioni brevi

Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abi­tativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la presta­zione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Natura imprenditoriale - Esclusione

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’eser­ci­zio di impresa. Per espressa previsione normativa, si pre­su­me la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per periodo d’imposta.

La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’ap­pli­ca­bilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).

Cedolare secca - Aliquota al 26%

La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.

Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21%per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

  • si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
  • si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
  • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

Ritenuta del 21% a titolo di acconto

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;
  • versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.

La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi pari al 21%, per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti

Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.

Interventi “edilizi” - Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.

Pagamenti sui quali si applica la ritenuta

La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’impo­sta”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione

 

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

 

 

 

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Decorrenza

L’incremento si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”. Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche. Si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).

In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

Decorrenza

Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024.

Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Sanzione

Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.

Controlli preventivi

L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Presentazione
di F24 con
compensazioni - Estensione
obbligo
di utilizzare
i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate

Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’A­gen­zia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre­sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.

Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale

Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione F24 di crediti INPS e INAIL.

Crediti INPS

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli:
  • a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dei dati retributivi o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Crediti INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Decorrenza e disposizioni attuative

La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Aliquota IVA
per i pellet

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA
per i prodotti
per l’infanzia

È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
  • i pannolini per bambini.

È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Aliquota IVA
per i prodotti dell’igiene
femminile

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.

Sgravio IVA tax free shopping

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).

Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024.

IMU - Enti non commerciali esenti
per gli immobili concessi
in comodato o inutilizzati

Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:

  • “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali;
  • “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobi­le allo svolgimento delle predette attività.

Proroga  delibere
2023 IMU
e versamento della maggiore IMU dovuta

Limitatamente all’anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale:

  • sono da considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023);
  • le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze en­tro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).

La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’ad­di­zio­na­le comunale all’IRPEF e dall’IMU.

Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023

Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023.

In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all’IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo:

  • maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare san­zioni e interessi, entro il 29.2.2024;
  • minore, nel qual caso il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.

Credito d’imposta autotrasportatori merci conto terzi

Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

Credito d’imposta imprese editrici di quotidiani e periodici -
Proroga

Viene prevista la proroga per il 2024 e il 2025 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’art. 188 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Crediti d’imposta per il cinema - Modifiche alla disciplina

Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016. Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata.

Legge Sabatini - Rifinanziamento

In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

Proroga
per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa

Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l’agevolazione in discorsoriguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:

  • giovani coppie;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
  • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Finanziamenti con TEG superiore al TEGM

Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all’art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96.

Riduzione del canone RAI

Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90) la misura del canone per l’abbonamento alla tv per uso privato (art.1 co.40 L. 232/2016), per l’anno 2024.

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Obbligo
di assicurazione per rischi
catastrofali
per imprese
residenti e stabili organizzazioni
di imprese non residenti

Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi ca­tastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia. L’obbligo non riguarda le imprese agricole.

La polizza copre i danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di con­tri­bu­ti, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Condizioni del contratto

Le compagnie assicurative devono applicare:

  • un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
  • premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.  Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.

Decreto attuativo

Un decreto del MEF e del MIMIT potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative

La presente circolare ha lo scopo di fornire una panoramica di massima delle novità che possono interessare i Ns. Clienti. Lo Studio approfondirà poi con ciascun Cliente gli argomenti di interesse specifico.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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