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Fringe benefit aziendali

Anche per l’anno 2021 viene raddoppiato l’importo dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (da 258,23 a 516,46 euro).

 

Proroga contratti a termine

Viene confermata la proroga dei contratti a termine in deroga alla disciplina ordinaria: fino al 31 Dicembre  2021,  ferma restando la durata  massima  complessiva  di  24  mesi,  è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta  i  contratti  di  lavoro  subordinato a  tempo determinato, anche in assenza delle condizioni  di  cui  all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Blocco dei licenziamenti

È confermato anche in sede di conversione il blocco dei licenziamenti fino al 30 Giugno 2021 per le imprese che beneficiano della cassa integrazione ordinaria fino al 30.06.2021 e fino al 31.10.2021 per le aziende interessate da assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Per queste ultime il Decreto Sostegni-bis non apporta alcuna novità, pertanto per tutte le indicazioni riguardo la fruizione delle 28 settimane disponibili dal 1° Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021 e il relativo blocco dei licenziamenti fino al 31 Ottobre 2021 si rimanda alla precedente circolare (n. 28/2021).

 

Ulteriori periodi di cassa integrazione che interessano solo i datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione ordinaria:

A far data dal 1° Luglio 2021 per le aziende industriali che accedono alla Cassa integrazione guadagni ordinaria non sarà più attiva la modalità di presentazione semplificata della domanda così come avvenuto durante il periodo emergenziale.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività produttiva potranno presentare domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 11 D.Lgs. n. 148/2015, con l’applicazione di tutti i requisiti e lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge in periodo non emergenziale.

In particolare si sottolinea che sarà necessario avviare le procedure sindacali con anticipo rispetto al periodo di fruizione del trattamento per poter eventualmente svolgere un esame congiunto; dovrà sussistere il requisito di anzianità del lavoratore previsto dalla legge; dovrà essere valutata attentamente la sussistenza delle causali previste dalla legge tramite una relazione tecnica dettagliata; dovranno essere rispettati i limiti di durata massima del trattamento; potrà essere richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte di INPS solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie.

Unica deroga prevista dal Decreto Sostegni Bis rispetto alla vigente disciplina legislativa è l’esonero dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di utilizzo dell’ammortizzatore sociale per i periodi decorrenti dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021.

Per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale rimane precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale.

 

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applica fino al 31 dicembre 2021 il blocco dei licenziamenti.

Per il calcolo dell’esonero e l’effettiva applicazione dello stesso si dovranno attendere ulteriori indicazioni da parte di INPS. 

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