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Trattasi di regole che incidono sulla gestione delle vendite a privati consumatori UE (vendite B2C), mentre non riguardano i rapporto tra imprese di diversi Paesi UE (B2B)

La riforma incide in modo particolare sulla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, in quanto vengono abolite le soglie di riferimento attualmente vigenti e viene introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Si pensi a un’impresa stabilita (solo) in Italia che effettua vendite a distanza nei confronti di privati consumatori in Francia e Spagna, intervenendo nel trasporto. Allo stato attuale, l’impresa deve verificare il volume di vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso in ciascuno Stato di destinazione dei beni, e, in caso di superamento della soglia “nazionale” prevista, è tenuta a identificarsi nello Stato di destinazione per assolvere i relativi obblighi IVA. Le cessioni “sopra soglia” scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione, mentre quelle “sotto soglia”, essendo rilevanti nello Stato membro di origine, scontano l’IVA con l’aliquota italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

La disciplina delle vendite a distanza, “spostando” la rilevanza territoriale delle cessioni di beni verso privati nello Stato di consumo, è volta a evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti, nonché a prevenire le frodi.

La previsione di soglie differenti tra gli Stati membri, però, pur entro i limiti previsti dall’art. 34 della direttiva 2006/112/Ce (35.000 o 100.000 euro), implica oneri significativi soprattutto per gli operatori di ridotte dimensioni. Il legislatore unionale ha perciò previsto da un lato l’introduzione di un’unica soglia di riferimento, dall’altro la possibilità di avvalersi del One Stop Shop (OSS) per l’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza nella Ue (art. 2 della direttiva 2017/2455/Ue).

Ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2021, l’impresa di cui all’esempio precedente dovrà:
- verificare la territorialità IVA delle vendite effettuate in Francia e Spagna in base alla nuova e unica soglia di 10.000 euro;

- valutare, in caso di superamento della soglia, quale soluzione possa essere più conveniente: se identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro o se avvalersi dell’OSS (regime Ue), così da assolvere l’imposta secondo il meccanismo dello sportello unico.

Va sottolineato che la soglia si applica soltanto se l’impresa è stabilita in un solo Stato membro. Inoltre, il relativo superamento va verificato non più sulla base delle vendite effettuate in ciascuno Stato di destinazione, bensì sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza intra-Ue e delle prestazioni “TTE” (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) rese a privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore, nell’anno precedente e in quello in corso. Sono escluse dal calcolo le prestazioni B2C diverse da quelle “TTE”.

Tornando all’esempio, dunque, non rileva la circostanza che l’impresa italiana non abbia superato, in ciascuno Stato membro, la soglia di 35.000 euro. Se la somma delle vendite a distanza effettuate in Francia e Spagna supera complessivamente 10.000 euro, l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione.

Saranno perciò frequenti le ipotesi di soggetti passivi che, pur avendo effettuato finora vendite “sotto soglia” in base alla disciplina vigente, a partire dal 1° luglio si troveranno a superare il limite previsto dalla nuova disciplina.

In tal caso, come detto, sono percorribili due strade: il soggetto passivo può identificarsi ai fini dell’imposta in ciascuno Stato membro di destinazione oppure avvalersi dell’OSS. Il ricorso al regime speciale è facoltativo, ma una volta effettuata l’adesione dovrà essere applicata per tutte le vendite a distanza intra-Ue e le prestazioni B2C, di qualunque natura, rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

Tornando al caso esemplificato, l’impresa che opta per l’OSS dovrà registrarsi sul portale dello sportello unico in Italia (in quanto stato di identificazione), utilizzando gli appositi servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“Registrazione al regime OSS”). La registrazione è valida, in linea generale, dal primo mese del trimestre successivo, per cui chi aderisce entro il 30 giugno 2021 può applicare il regime speciale dal prossimo 1° luglio.

Coloro che decidono di avvalersi dell’OSS (regime Ue), inoltre, possono beneficiare dell’esonero dall’obbligo di fatturazione e, qualora scelgano di emettere fattura in via facoltativa (ad esempio per garantire una migliore gestione delle pratiche di reso), applicano le norme di fatturazione dello Stato membro in cui sono registrati al regime.
Il soggetto passivo IVA registrato all’OSS in Italia, dunque, potrà emettere fattura per le vendite a distanza intra-Ue ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 (anche in formato analogico). Tuttavia, in caso di opzione per l’OSS, regime Ue, l’imposta dovrà essere assolta mediante lo sportello unico non soltanto per le vendite a distanza, ma anche per le prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quelli del prestatore.

Per coloro che avessero necessità di approfondire l’argomento, utili indicazioni sono ricavabili dalle Note esplicative e dalla Guida al VAT One Stop Shop pubblicate dalla Commissione europea.

Lo Studio resta a disposizione per coloro che avessero necessità di chiarimenti e per assistere il Cliente nelle procedure di registrazione all’OSS (rif.to Rag. Caterina Tranquilla).

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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