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Solo per questa tipologia di lavoratori (dipendenti) è previsto che siano ricomprese nel limite di 3.000 Euro anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Al momento non è stato chiarito se per il 2023 tali valori esenti possano essere corrisposti anche agli Amministratori. Nonostante il testo della Legge parli espressamente di “lavoratori dipendenti” potrebbe accadere che l’Agenzia delle Entrate estenda questa nozione anche agli Amministratori (come già avvenuto a Dicembre del 2022). Pertanto consigliamo agli Amministratori interessati di attendere che nei i prossimi mesi del 2023 l’Agenzia delle Entrate pubblichi una Circolare in merito.  

Possiede i requisiti di cui all’art. 12 comma 2 TUIR il figlio con un reddito complessivo nel periodo di imposta non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili. Il limite è innalzato a 4.000 Euro se il figlio è di età non superiore a 24 anni.

Tra le condizioni per l’erogazione vi è anche la previa informativa alle RSU, laddove presenti in azienda.

I benefit in questione sono attribuibili a discrezione del datore di lavoro e ad personam: il datore di lavoro non è obbligato ad erogarli ai dipendenti e non è necessario che venga erogata la stessa somma o attribuito lo stesso bene/servizio a tutti o a determinate categorie di lavoratori.

Ricordiamo che per i lavoratori senza figli nelle condizioni ex art. 12 comma 2 TUIR rimangono ferme le regole ordinarie: continua ad applicarsi il limite previsto dal TUIR pari a 258,23 Euro annui e non è prevista la possibilità di erogare o rimborsare somme di denaro in relazione alle utenze domestiche.

Soggetti beneficiari

Limite fringe benefit*

Tipologia di benefit

Bonus Carburante*

Lavoratori dipendenti senza figli ex art. 12 comma 2 tuir

258,23 Euro

Solo beni o servizi

200,00 Euro

Lavoratori dipendenti con figli ex art. 12 comma 2 tuir

          3.000,00 Euro

Beni o servizi e somme di denaro per rimborso di utenze domestiche

 200,00 Euro

*Si ricorda il diverso trattamento dei due benefici. I fringe benefit sono esenti sia a fini contributivi sia a fini fiscali. I buoni carburante sono imponibili a fini contributivi ma non a fini fiscali.

 

N.B. vi sono dubbi interpretativi sulla corretta lettura di questa norma. Il testo di legge fa espressamente riferimento ai figli “che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 tuir”.

Ciò significa che la norma non richiede che i figli siano fiscalmente a carico del genitore che richiede il beneficio ma semplicemente che quel genitore abbia un figlio con i requisiti che la legge ricollega alla condizione di “figlio a carico”. 

  • Ipotizziamo una situazione in cui due genitori hanno un figlio di 5 anni. Il figlio ha i requisiti richiesti dall’art. 12 comma 2 del tuir poiché non produce un reddito superiore a 4.000 Euro e i genitori non hanno diritto alle detrazioni per figli a carico poiché il sistema delle detrazioni è stato sostituito dall’Assegno unico universale.

Entrambi possiedono un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 tuir pertanto per entrambi la soglia di fringe benefit verrebbe alzata a 3.000 Euro.

  • Ipotizziamo una situazione in cui due genitori hanno un figlio di 21 anni. Il figlio ha i requisiti richiesti dall’art. 12 comma 2 del tuir poiché non produce un reddito superiore a 4.000 Euro e la madre ha il figlio fiscalmente a carico al 100%.

Entrambi possiedono un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 tuir pertanto per entrambi la soglia di fringe benefit verrebbe alzata a 3.000 Euro.

 

Note operative:

Dal momento che l’aumento del limite a 3.000 Euro è applicabile solo se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli che si trovano nelle condizioni ex art. 12 comma 2 tuir (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidatari), in allegato alla presente circolare viene fornito il modulo che i datori di lavoro potranno consegnare ai dipendenti per la compilazione.

AL RIGUARDO SEGNALIAMO CHE SARA’ INUTILE ED ANZI DANNOSO CONSEGNARLO A DIPENDENTI CHE NON HANNO AUTO IN USO PROMISCUO E AI QUALI NON INTENDETE CONCEDERE ALCUN TIPO DI BENEFIT.

QUINDI PER IL MOMENTO CONSEGNATELO SOLO AI DIPENDENTI A CUI AVETE CONCESSO UN AUTO AD USO PROMISCUO O A QUELLI A CUI VORRETE CONSEGNARE BUONI SPESA.

Per coloro che restituiranno il modulo compilato entro il 31.07.2023 il maggiore limite di 3.000 ai fini dell’esenzione contributiva e fiscale verrà applicato già a partire dai cedolini di competenza Luglio 2023.

Chi dovesse averne diritto ma non restituirà tempestivamente il modulo compilato percepirà l’applicazione del beneficio solo una volta che avremo acquisito il modulo compilato (oltre il 31.12.2023 non sarà più possibile procedere ai recuperi delle somme già tassate).

 

Note operative per i datori di lavoro che intendono erogare somme a titolo di rimborso delle utenze domestiche:

Viste le particolarità presentate dalla norma, ai fini dell’applicabilità concreta della disposizione consigliamo di attendere indicazioni più precise dall’Agenzia delle Entrate / INPS.

In linea teorica dovrebbe venire confermato quanto già stabilito per lo scorso anno dalla Circolare 35/E del 4 novembre 2022. Ma non possiamo esserne certi.

Anche in considerazione del fatto che il limite temporale per corrispondere le somme a titolo di rimborso delle utenze è il 31.12.2023 consigliamo, a chi volesse avvalersi di questa possibilità, di attendere fino alla emanazione di indicazioni più precise da parte dell’Agenzia delle Entrate / INPS.

 

 

Precisiamo che, nonostante la legge sia entrata in vigore e il programma paghe sia stato implementato sulla base delle informazioni disponibili, mancano ad oggi indicazioni operative ufficiali da parte di Agenzia delle Entrate e INPS (anche con riferimento alle modalità di recupero di quanto finora assoggettato a contributi e imposte). Tali circolari di probabile futura emanazione potrebbero chiarire ed interpretare diversamente vari aspetti della norma.

 

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Lucrezia Caldirola

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