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AMBITO OGGETTIVO:

L’erogazione di somme o rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche rimangono regolati dalla Circolare 35/E del 4 novembre 2022 e l’Agenzia precisa che, al fine di evitare la doppia fruizione dei benefici in relazione alle medesime spese, si dovrà avere cura di escludere dalle somme rimborsabili quelle già eventualmente rimborsate nel corso dell’anno 2022 (es. si pensi ad esempio alle bollette pagate nel 2023 riferite a consumi di competenza 2022 che potevano essere rimborsate nel 2022).

Per chi fosse interessato ad erogare questo tipo di benefit, faremo avere a Settembre un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da far compilare al dipendente/amministratore che fruirà del beneficio. La documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, similmente a quanto avviene per altre certificazioni di spesa da portare in dichiarazione dei redditi.

 

AMBITO SOGGETTIVO:

Come per lo scorso anno, è stata confermata l’applicabilità dell’innalzamento della soglia dei valori esenti fino a 3.000 Euro anche agli Amministratori e, più in generale, a tutti i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente ex art. 51 TUIR.

Nel caso di attribuzione agli amministratori sarà necessaria una delibera dell’assemblea dei soci (aspetto da eventualmente coordinare con il Vs Commercialista).

CONDIZIONE DI FIGLIO FISCALMENTE A CARICO:

La condizione di figlio fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 TUIR (figlio con un reddito complessivo nel periodo di imposta non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili, o non superiore a 4.000 Euro se il figlio è di età non superiore a 24 anni) dovrà essere verificata al 31.12.2023.

I lavoratori che hanno ricevuto fringe benefit fino a 3.000 Euro e per i quali siano venuti meno, nel corso dell’anno, i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne pronta comunicazione al datore di lavoro che dovrà recuperare il beneficio non spettante entro il conguaglio di fine anno 2023 o di fine rapporto.

Ad esempio, se il genitore ha ricevuto fringe benefit per 3.000 euro nel corso dell’anno 2023 e alla fine dell’anno i redditi conseguiti dal figlio nell’anno 2023 risultano di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerato fiscalmente a carico, il genitore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro che dovrà procedere al prelievo contributivo e fiscale su tutti i beni o servizi o rimborsi erogati nel corso dell’anno 2023.

 

RAPPORTO CON IL BONUS CARBURANTE:

Da ultimo, l’Agenzia chiarisce il rapporto tra i fringe benefit e l’ulteriore ed autonoma agevolazione del Bonus Carburante, ricordando che, a differenza dei fringe benefit, i buoni carburante sono soggetti a contribuzione INPS.

Esempio 1: Lavoratore/Amministratore che NON ha figli a carico. Il valore massimo di benefit attribuibili a questo soggetto è pari a 458,23 Euro così suddivisi:

  • 258,23 Euro in beni o servizi (compresi buoni benzina) totalmente esenti
  • 200,00 Euro in buoni benzina soggetti a contribuzione INPS

Esempio 2: Lavoratore/Amministratore che ha figli a carico. Il valore massimo di benefit attribuibili a questo soggetto è pari a 3.200,00 Euro così suddivisi:

  • 3.000,00 Euro in beni o servizi o rimborsi di utenze domestiche (compresi buoni benzina) totalmente esenti
  • 200,00 Euro in buoni benzina soggetti a contribuzione INPS

 

Per tutto quanto non espressamente richiamato in questa sede rimangono ferme le indicazioni esposte nella ns circolare 46/2023.

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Lucrezia Caldirola

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