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Si introduce nell’ordinamento italiano un sistema organico di obblighi di trasparenza retributiva applicabili ai datori di lavoro pubblici e privati, basato su 4 principi.

 

1. Fase di selezione e assunzione (art. 5)

I datori di lavoro sono tenuti a indicare negli avvisi e bandi di selezione la retribuzione iniziale o la relativa fascia per la posizione offerta, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione. È espressamente vietato richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in rapporti di lavoro precedenti o in corso, direttamente o tramite soggetti delegati alla selezione.

 

2. Diritto di informazione su criteri retributivi e progressione economica (artt. 6–8)

I datori di lavoro devono rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi, nonché quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori. Per i datori di lavoro che applicano un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (di fatto tutti i Clienti del ns. Studio), l’obbligo si intende assolto tramite rinvio ai criteri contrattuali. I datori con meno di 50 dipendenti sono esonerati dall’obbligo relativo ai criteri di progressione. È inoltre sancito il diritto di ogni lavoratore a rendere nota la propria retribuzione, con divieto di clausole contrattuali limitative.

 

3. Obblighi di comunicazione periodica del divario retributivo (art. 9)

L’obbligo di raccolta e comunicazione dei dati sul divario retributivo si applica ai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, con un regime transitorio scaglionato per dimensione:

 

  • datori con almeno 250 dipendenti: prima raccolta entro il 7 giugno 2027, con cadenza annuale;
  • datori con 150–249 dipendenti: prima raccolta entro il 7 giugno 2027, con cadenza triennale;
  • datori con 100–149 dipendenti: prima raccolta entro il 7 giugno 2031, con cadenza triennale.

 

I dati oggetto di comunicazione includono il divario retributivo medio e mediano di genere (complessivo e sulle componenti variabili), la distribuzione dei lavoratori per fasce retributive e il divario per categoria di lavoratori.

 

4. Valutazione congiunta delle retribuzioni (art. 10)

Qualora i dati rivelino una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e maschile pari o superiore al 5% in una qualsiasi categoria, non giustificata da criteri oggettivi, e il datore di lavoro non abbia corretto tale differenza entro sei mesi dalla comunicazione, è obbligatorio avviare una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori, con analisi delle cause, definizione di misure correttive e trasmissione dei risultati all’Ispettorato del lavoro.

 

Impianto sanzionatorio e tutela (artt. 12–13)

Le violazioni sono sanzionate ai sensi del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006), con possibilità di revoca di benefici pubblici ed esclusione da appalti, nonché tutela contro le ritorsioni. Le azioni giudiziarie possono essere attivate anche da sindacati e associazioni che perseguano statutariamente la parità di genere.

 

Per lo Studio,

Dott. Nico Gilardi e Dott.ssa Lucrezia Caldirola.

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