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E’ STATO PUBBLICATO NELLA NOTTE DEL 20 MAGGIO

MA PORTA LA DATA DEL 19 MAGGIO 2020

IL DECRETO RILANCIO (DL 34/2020)

CHE “REGOLAMENTA” ANCHE LA

PROROGA

DELLE VARIE TIPOLOGIE DI

CASSA INTEGRAZIONE

 

(Articoli 68 e 71 con sezione di modifica all’art. 22 quinquies del DL 18/2020 come convertito in Legge 27/2020)

 

 

La durata massima di CIGO e FIS, inizialmente prevista di 9 settimane, viene incrementata di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 Agosto 2020 e di ulteriori 4 settimane da fruire dal 01 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020.

Per i soli settori del Turismo, Parchi divertimento, Cinema, Fiere e Congressi, Spettacolo dal vivo, è possibile fruire le ulteriori 4 settimane, immediatamente dopo aver fruito le prime 5 settimane di proroga.

I Lavoratori beneficiari sono quelli che risultavano già in forza alla data del 25 Marzo 2020.

Viene (finalmente) previsto che ai beneficiari del FIS spettano anche gli Assegni familiari.

Con una scelta davvero originale, che forse è solo una svista, per le sole Aziende che chiedono la proroga del FIS, restano fermi gli obblighi di informativa, consultazione ed esame congiunto, anche in via telematica, da svolgersi entro 3 giorni dall’invio dell’informativa.

Consiglio comunque di procedere, anche se alla sola informativa, anche le Aziende che chiedono la proroga della CIGO.

Per entrambe le tipologie (CIGO e FIS), vengono ridotti i tempi di presentazione della domanda all’INPS che scendono da 4 mesi alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la proroga.

La proroga è attivabile solo se le 9 settimane di Cassa già richieste sono state interamente “fruite”.

Una settimana si intende “fruita” quando per ciascun giorno della settimana (5 o 6 a seconda dell’orario aziendale), almeno 1 Lavoratore ha fatto almeno 1 ora di cassa. E’ quindi necessario rendicontare la cassa effettivamente fruita.

 

CIGO e FIS

(importanti ed insidiose novità per chi optasse per il pagamento diretto da parte dell’INPS)

(Pare) che il Datore di Lavoro che decide di avvalersi del pagamento diretto da parte dell’INPS, deve trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di proroga. Se questa possibile interpretazione della norma fosse confermata, si creerebbero problemi sulle tempistiche per le casse già scadute da qualche giorno.

In ogni caso, per chi percorresse la strada del pagamento diretto INPS ai Vs. Lavoratori, entro i successivi 15 giorni, l’INPS anticipa direttamente al Lavoratore il 40% delle ore autorizzate del periodo richiesto.

Entro 30 giorni dal pagamento dell’anticipo, il Datore di Lavoro deve rendicontare all’INPS l’effettivo utilizzo delle ore di Cassa per ciascun singolo Lavoratore. A questo punto l’INPS provvederà a saldare direttamente al Lavoratore l’eventuale parte residua del pagamento dovutogli o a recuperare, direttamente dal Datore di Lavoro, gli eventuali importi indebitamente anticipati.

Comprenderete bene che questo articolato meccanismo, comporta qualche insidia sostanziale (oltre che operativa), laddove, come avveniva in passato, si richiedeva Cassa per tutti i Lavoratori in forza e sino ad un massimo di zero ore lavorate. Tale scelta, produrrebbe, molte situazioni di recupero delle maggiori somme anticipate in capo al Datore di Lavoro.

Inoltre ho esordito con un “(Pare)”, perché mentre questa opzione era pacifica nelle bozze del DL, nella versione definitiva, (forse per un errore di copia incolla), la norma di rimando alla CIGO e FIS di tale meccanismo previsto per la CIGD (art. 71 sezione art. 22 – quinquies) richiama il comma 3 e non, direttamente, il comma 4 che prevede questo meccanismo.

Per tali ragioni, in assenza di chiarimenti, Vi invito a percorrere la strada del pagamento da Voi anticipato ed invece, quella del pagamento diretto INPS solo in caso di assoluta ed oggettiva impossibilità di anticipo ed inoltre, se tale scelta è necessaria, a calibrare (per quanto possibile), l’effettivo totale delle ore da richiedere per evitare contorti ed onerosi meccanismi di rimborso all’INP

 

CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga)

(Articoli 70 e 71 con sezione di modifica all’art. 22 ter e quater del DL 18/2020 come convertito in Legge 27/2020)

 

La durata massima, inizialmente prevista di 9 settimane (più 4 per la Lombardia), viene incrementata di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 Agosto 2020 e di ulteriori 4 settimane da fruire dal 01 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020.

Per i soli settori del Turismo, Parchi divertimento, Cinema, Fiere e Congressi, Spettacolo dal vivo, è possibile fruire le ulteriori 4 settimane, immediatamente dopo aver fruito le prime 5 settimane di proroga.

Rimane confermato l’obbligo di accordo sindacale solo per i Datori di Lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

La proroga è richiedibile dai Datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. In questo caso basta l’autorizzazione, non serve la fruizione e quindi, ritengo, non sia necessaria la preventiva rendicontazione del fruito.

(Sembra) che, purtroppo, il trattamento di cassa in deroga (salvo che per le Aziende multilocalizzate) continui ad essere concesso esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS.

Ciascun Datore di Lavoro è obbligato a mandare la domanda on line all’INPS (comma 3) “decorsi” 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (e quindi dal 18/06/2020!!!!) ed entro il 15° giorno da quello in cui ha avuto inizio la proroga (non si comprende quale delle due scadenze prevalga nel caso in cui la proroga abbia inizio prima del 3 giugno 2020) ma anche a mandare tutti i dati necessari al pagamento (SR41) entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è collocata la cassa.

Quindi di fronte a questa complicatissima modalità, consiglio a tutti i Datori di lavoro che necessitano di CIGD, di continuare ad utilizzare la modalità del pagamento diretto INPS (certamente legittima) ma anche, stavolta, di calibrare con cura le ore da richiedere, perché l’INPS anticipa direttamente al Lavoratore il 40% delle ore autorizzate del periodo richiesto (ad oggi non è dato sapere se tale anticipo sia opzionale o irrinunciabile), ma poi, entro 30 giorni dal pagamento dell’anticipo, il Datore di Lavoro deve rendicontare all’INPS l’effettivo utilizzo delle ore di Cassa per ciascun singolo Lavoratore e a questo punto l’INPS provvederà a saldare direttamente al Lavoratore l’eventuale parte residua del pagamento dovutogli o a recuperare, direttamente dal Datore di Lavoro, gli eventuali importi indebitamente anticipati.

FSBA

Ad ora, 21 Maggio 2020 ore 17.45, sul sito di FSBA nulla compare con riferimento ad eventuali proroghe.

 

CONCLUSIONI

Gentili Clienti,

molti di Voi, ieri ed oggi, mi hanno già chiamato per procedere alla richiesta di proroga delle Vs. Casse;

alcune già scadute.

Vi invito alla calma. Considerate le Vs. scadenze delle Casse precedenti, abbiamo ancora qualche giorno (direi almeno una decina), durante i quali (spero) saranno diramate Circolari, Messaggi o Decreti che ci orienteranno meglio sia per questioni operative, che sostanziali che procedurali.

Io ed i miei Collaboratori di Studio, stiamo analizzando continuamente l’evolversi della normativa di riferimento.

Per lo Studio

Dr. Nico Gilardi.                                                                                             Olginate, 21 Maggio 2020.

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