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CIRCOLARE: DECRETO RILANCIO – FOCUS SUI CREDITI DI IMPOSTA

Spett.le Cliente,

Vista la mole degli argomenti da trattare, Lo Studio, al fine di evitare confusione, invierà nei prossimi giorni circolari di approfondimento tematico di modo che la consultazione e la comprensione risulti facilitata rispetto all’invio di un’unica ed oltremodo corposa circolare.

La presente tratta nello specifico i crediti di imposta previsti del Decreto Rilancio.

Art. 28 - Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

Spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (nel 2019), un credito di imposta nella misura del 60% del canone di affitto o di leasing relativo ad immobili ad uso NON abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

Esso dunque estende la platea di beneficiari rispetto all’art. 65 DL 17 marzo 2020, n. 18 (ovvero il credito di imposta del 60% del canone di locazione del mese di mazo 2020 pe ri inegozi di categoria catastale C/1) ma non è, con esso, cumulabile.

Il credito spetta per i canoni dei mesi di marzo aprile e maggio a condizione che il canone sia pagato e che nel mese in questione si sia avuta una contrazione del fatturato di oltre il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.

L’agevolazione spetta anche in caso di affitto di azienda, o in caso di contratti di servizi complessi, purché sia compreso nel contratto almeno un immobile ad uso non abitativo. In questo caso il credito di imposta è pari al 30% del canone mensile.

Il credito matura solamente ad avvenuto pagamento del canone e può essere immediatamente utilizzato in compensazione F24. Facoltativamente, esso può essere utilizzato in compensazione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2020.

Note operative ed organizzative di Studio.

Per poter effettuare il calcolo e dunque poter utilizzare il credito di imposta chiediamo che ci sia inviato all’indirizzo della Rag. Alessandra Biffi alessandra.biffi@studiovalsecchi.eu:

1) le liquidazioni IVA per i periodo Marzo e aprile e maggio 2020 (qualora non siano già stati inviati per altri motivi, es. contributo a fondo perduto, o sospensione dei versamenti tributari e contributivi ex art. 18 DL 08.04.2020)

2) Il contratto di affitto / leasing (qualora non sia già in nostro possesso)

3) Il documento (ricevuta o fattura) relativo ai canoni ammissibili e le quietanze di pagamento.

 

Art. 125 - Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi individuali

Spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, un credito pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, fino ad un importo massimo di spesa pari a 60.000 euro. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla narmativa europea;

c) L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa (unico 2021).

Note operative di studio.

Vi raccomandiamo di conservare tutta la documentazione (fatture, quietanze) che dovrete consegnarci l’anno prossimo, al fine di inserirle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (unico 2021).

 

Art. 120 - Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Si segnala che In aggiunta al precedente credito, per i soggetti compresi nell’allegato 1 (inviato insieme alla presente circolare) è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro, in relazione ad interventi:

- Edilizi per rifacimento di spogliatoi e mense, ingressi, spazi comuni e spazi medici

- Acquisto di arredi di sicurezza

- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura

- Acquisto di tecnologia e strumenti per necessarie allo svolgimento delle attività lavorative

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni ed è utilizzabile solamente in compensazione F24 a partire dal 2021.

Note operative di studio.

Vi raccomandiamo di conservare tutta la documentazione (fatture, quietanze) che dovrete consegnarci l’anno prossimo, al fine di inserirle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (unico 2021).

 

Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti

L’art. 122 ha introdotto l’opportunità di utilizzo del Credito di imposta in modo differente. Eè previsto infatti che i destinatari dei crediti di imposta relatvi a:

- Canoni di affitto di botteghe e negozi di cui art. 65 DL 17 marzo 2020, n. 18 (ovvero il credito di imposta destinato agli esercenti attività di impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di mazo 2020 per gli immobili di categoria catastale C/1)

- Canoni di locazione di immobili e canoni di leasing di cui art. 28 del DL Rilancio (in questa circolare)

- Adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL Rilancio (in questa circolare)

- Sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione individuale art. 125 del DL Rilancio (in questa circolare)

Possono optare per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in luogo dell’utilizzo in compensazione secondo tempi e modalità di ciascun credito. Le modalità attuative di tale facoltà verrà attuata mediante provvedimento dell’agenzia delle entrate, pertanto saranno oggetto di comunicazione da parte nostra non appena note, per il momento vi suggeriamo di cominciare a chiedere la disponibilità alla banca (o proprietario dell’immobile affittato) la disponibilità alla acquisizione del credito. Sulla base di quanto avvenuto in passato con norme analoghe, riteniamo poco percorribile questa strada anche a causa dei possibili risvolti problematici (revoca del credito).

Cordiali saluti

Studio Valsecchi & associati

Allegati:  Allegato 1 articolo 120

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