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CIRCOLARE: DECRETO RILANCIO – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE

Spett.le Cliente,

Uno dei punti qualificanti del decreto Rilancio (ancora in attesa di essere pubblicato in G.U.) è la previsione di un contributo a fondo perduto, a favore di imprese (anche agricole) e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19 che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi in aprile 2020 superiore di 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 3.000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 2.000 euro.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia già diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:

- l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;

-l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;

- l’indennità di cui all’art. 44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti a cassa.

Con riferimento a quest’ultimo punto, occorre ricordare che il DM 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha circoscritto la fruizione dell’indennità a quei soggetti che non hanno superato nel 2018 un reddito complessivo netto di 50.000 euro, con la conseguenza, quindi, che per i professionisti con reddito superiore dovrebbe spettare comunque il contributo in esame in quanto esclusi dal precedente sussidio. Sempre che tali parametri reddituali vengano confermati anche per i mesi successivi.

La bozza di decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020; pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione. Per contro, questi soggetti a maggio non dovrebbero più percepire nulla.

Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.

Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.

INDICAZIONI OPERATIVE

I dati rilevanti al fine di verificare la spettanza del contributo e di calcolarne l’importo sono i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020.

Tali dati sono già a disposizione dello Studio per le aziende la cui contabilità è tenuta internamente.

Per Clienti che gestiscono in autonomia la contabilità, chiediamo di fornirci copia del registro iva vendite e della liquidazione iva di aprile 2020, mentre i dati del 2019 sono già in nostro possesso.

Anche se molti Clienti ci hanno già fornito i valori dei fatturati di aprile 2019/20 per verificare la possibilità di usufruire della proroga versamenti di maggio, poiché in questo caso si tratta di effettuare il calcolo puntuale del contributo dovuto, riteniamo doveroso verificare documentalmente i dati.

Per i clienti in regime forfettario chiediamo di inviarci copia delle fatture emesse fino a tutto aprile 2020.

Al momento, non essendo peraltro ancora stato pubblicato il Decreto in G.U., non possiamo nemmeno sapere come saranno concretamente i modelli per la domanda di contributo, che comunque andranno presentati con modalità telematica.

Tuttavia riteniamo utile portarci avanti con la raccolta delle necessarie informazioni in modo da poterVi fornire un servizio il più tempestivo possibile, tenuto conto che si tratta di un contributo definitivo che in alcuni casi potrebbe essere consistente ed estremamente importante per affrontare l’attuale situazione.

Vi invitiamo pertanto, se intendete farci gestire la richiesta di contributo in oggetto, a compilare, firmare e restituire allo Studio via mail all’indirizzo studio.valsecchi@studiovalsecchi.eu il modulo allegato.

Cordiali saluti

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

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