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Il DL 30 marzo 2023 n. 34, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi (c.d. DL “bollette”), prevede:

  • alcune misure agevolative al fine di contenere, per i clienti domestici beneficiari, gli incrementi della spesa per le forniture di energia elettrica e gas naturale conseguenti alle variazioni dei prezzi.
  • novità in merito alle definizioni agevolate in materia fiscale previste con la L. 197/2022 (c.d. Tregua Fiscale).

 

In particolare vengono riconosciuti anche per il secondo trimestre 2023 i crediti d’imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non) per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

• 20% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;

• 10% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o sup. a 4,5 kW.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta:

• sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;

• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

 

Inoltre vengono attuate le seguenti disposizioni.

  • Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute. I nuclei familiari in possesso dei requisiti (ISEE fino a 15.000€) che presentano una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottengono un’attestazione sono automaticamente ammessi.
  • Introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas.  Con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia, verranno definiti i criteri per l’assegnazione del contributo.
  • Proroga anche al secondo trimestre 2023 della previsione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. L’agevolazione concerne le forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. È confermato, anche per il secondo trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote relative agli altri oneri generali di sistema nel settore del gas.

 

Con riferimento alle varie definizioni agevolate previste con la L.  197/2022, sono previste le seguenti novità.

  • Ravvedimento speciale con riduzione delle sanzioni a 1/18. Viene posticipato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 sia il termine di pagamento delle somme/prima rata sia il termine per rimuovere la violazione. Viene fornita un’interpretazione autentica in base alla quale nel ravvedimento speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica (come gli omessi versamenti), mentre vi rientrano tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario.
  • Definizione delle violazioni formali. Viene posticipato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di pagamento dei 200 euro per periodo di imposta, o della prima rata. La violazione continua a dover essere rimossa entro il 31 marzo 2024.

 

 

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott.ssa Selena Frigerio

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