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NOVITÀ IN TEMA DI BONUS “EDILIZI”

Norma di riferimento

Sintesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitazioni alle

Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura -

(art. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

 

Estensione del “blocco” delle opzioni a IACP, cooperative ed enti del Terzo settore

A decorrere dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), non possono più optare per cessione e sconto:

  • gli istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le ONLUS, Organismi di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

Disciplina transitoria per IACP, cooperative ed enti del Terzo settore

La cessione e lo sconto in fattura continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024 (entro il 29.3.2024 quindi):

  • risulti presentata la “CILA superbonus”;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il superbonus e consistono nella demolizione e ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di “edilizia libera” per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.

 

Spese post 16 febbraio 2023 relative a interventi per i quali prima del 17 febbraio 2023 risultavano depositati i relativi titoli edilizi (già limitate da Disposizioni transitorie introdotte dal precedente DL 11/2023)

La possibilità di continuare a esercitare (in base alle norme transitorie del precedente DL 11/2023)  la cessione e lo sconto sulle spese sostenute dopo il 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023, risultavano depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi, è stata inibita per coloro che, alla data del 30.03.24 non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

 

Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche con il “bonus barriere 75%”

A decorrere dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), non sono piò soggetti all’opzione per cessione e sconto gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali si fruisce del “bonus barriere 75%”.

Disciplina transitoria “bonus barriere 75%”

La cessione e lo sconto in fattura continuano ad applicarsi agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024 (entro il 29.3.2024 quindi):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

 

 

 

 

Comunicazione di opzione per cessione e sconto per gli interventi “edilizi” - Eliminazione della remissione in bonis

(art. 2)

 

Termine della comunicazione di opzione per le spese 2023

Il termine ultimo entro cui devono essere presentate telematicamente tutte le comunicazioni di cessione e sconto in fattura con riguardo:

  • alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2023 e
  • alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022,

fissato nella data del 04 aprile 2024, non è stato oggetto di alcun rinvio.

 

Eliminazione della remissione in bonis

In relazione a queste comunicazioni, a differenza degli anni scorsi, non è possibile aderire alla remissione in bonis successivamente al 04 aprile 2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbonus - Nuova comunicazione delle spese 2024 e 2025

(art. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

 

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative saranno adottate entro 60 giorni con un apposito DPCM.

 

Soggetti tenuti alla nuova comunicazione

Sono chiamati al nuovo adempimento:

  • coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-s, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-s o permesso di costruire) dall’1.1.2024.

 

Informazioni da comunicare

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici, sia nel caso di interventi antisismici, le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, saranno le seguenti:

  • dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL e relativa percentuale di detrazione;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL negli anni 2024 e 2025 e relativa percentuale di detrazione.

 

Regime sanzionatorio

La nuova norma prevede espressamente che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro, che sarà applicata soltanto nei casi in cui CILA-s o permesso di costruire siano stati presentati ante 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL).

Quando, invece, CILA-s o permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.3.2024 non sarà applicata alcuna sanzione, ma l’omesso adempimento comporterà la decadenza dall’agevolazione fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di compensazione

in presenza di ruoli scaduti

(art. 4 co. 1)

È vietata la specifica compensazione per i crediti di imposta “edilizi”, ovvero derivanti dal c.d. “sconto in fattura o dalla cessione del credito di imposta” in presenza di ruoli/carichi scaduti di ammontare nel complesso superiore a 10.000 euro sino a concorrenza dell’ammontare dei ruoli stessi.

 

Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, così come il più ampio divieto di compensazione per ruoli scaduti di ammontare nel complesso superiore a 100.000 euro (cfr tabella successiva).

 

Il divieto non opera se è in corso una rateazione oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

 

Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta dunque non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL.

 

Tale divieto opera non subito dopo lo spirare del termine di pagamento del ruolo, ma a condizione che “sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento”.

 

Ove si tratti di cartelle di pagamento, in sostanza devono essere passati 90 giorni dalla notifica, considerato che il termine per il pagamento è di 60 giorni.

 

Le disposizioni di attuazione della norma saranno individuate da un regolamento attuativo.

 

Decorrenza

La decorrenza del divieto di compensazione sarà prevista dal regolamento attuativo.

 

 

NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

 

Contraddittorio preventivo - Decorrenza

(art. 7 co. 1 - 3)

 

Per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali) e ogni fattispecie salvo le eccezioni che saranno individuate da apposito DM, è stato introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.

 

Il contraddittorio si attua tramite la comunicazione al contribuente di uno schema di provvedimento, avverso il quale sarà possibile presentare apposite deduzioni difensive.

 

Decorrenza: Si applica per gli atti emessi successivamente al 30.4.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Divieto di compensazione per ruoli scaduti (art. 4 co. 2)

Il divieto di compensazione (introdotto dalla L. 213/2023, che entrerà in vigore il prossimo 01.07.2024) opera in presenza di ruoli/carichi scaduti nel complesso superiori a 100.000 euro e, per come è formulata la norma, non consente nemmeno di compensare la parte di credito eccedente il quantum iscritto a ruolo.

 

Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

 

Grazie alle modifiche apportate dal presente decreto:

  • il divieto opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio scaturenti dal disconoscimento di crediti agevolativi tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI;
  • il divieto non opera se è in essere una dilazione dei ruoli;
  • il divieto non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL;
  • sarà possibile pagare il ruolo mediante compensazione con crediti di imposta, in particolare con crediti per imposte erariali (di conseguenza, non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, tipicamente da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

 

Decorrenza

La decorrenza del divieto di compensazione non è stata modificata. Pertanto, il divieto opera per le compensazioni eseguite dall’1.7.2024

 

Si segnala che il presente decreto ha introdotto oltre alle novità sopra esposte, anche nuovi obblighi di comunicazione in merito all’utilizzo dei bonus investimenti 4.0. Tale argomento è stato trattato separatamente nella nostra precedente circolare n. 25 del 03.04.2024, a cui si rimanda per maggior dettaglio.

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Selena Frigerio

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