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OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (art. 120 e 125 d.l. 34/2020 DECRETO RILANCIO)

In data 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento ha definito il modello e le modalità di fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui agli art. 120 e 125 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Contemporaneamente ha pubblicato la circolare n. 20/E che ha fornito i necessari chiarimenti.

Premettiamo subito che pur essendo previsto un unico modello per la richiesta di entrambe le tipologie di agevolazione, diverse sono le tempistiche per l’adempimento. In particolare:

  • Per il CREDITO PER SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE il modello va presentato a partire dal 20/07/2020 ed entro il 7/09/2020;
  • Per il CREDITO PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO il modello va presentato a partire dal 20/07/2020 ed entro il 30/11/2021.

Mentre per il secondo è quindi concesso un tempo di oltre un anno, per il primo è stata (inspiegabilmente) imposta una tempistica imminente e ristretta che cade in un periodo già denso di scadenze e adempimenti, oltre che a cavallo, per molti, della chiusura feriale. Lo Studio quindi ritiene necessario, per il momento, concentrarsi solo sul primo, mentre per il secondo verrà qui dato solo un breve cenno rinviando i dettagli e la gestione operativa ai prossimi mesi.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’’art.125 del D.L. 34/2020 riconosce un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione, stabilendo un limite di spesa complessivo di € 200 milioni.

Il riconoscimento del credito è subordinato all’invio di apposita comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta sanificazione, che va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Nel modello di comunicazione – da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati – dovranno essere separatamente indicate le spese per la sanificazione e l’acquisito di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 60% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta (non sulle spese agevolabili) di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è però pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia, che dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020. Tale percentuale, è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

SOGGETTI AMMESSI
 

Possono usufruire del credito d’imposta:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato
  • enti e società soggetti IRES
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti
  • persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo anche i soggetti in regime forfetario e di vantaggio e le imprese agricole.

 

SPESE AMMESSE
 

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

Il decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese:


a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

Deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.


b) quelle sostenute per l'acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.


Sono agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.


La norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

 

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del DPR 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
- Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.


Con riferimento agli acquisti agevolabili il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva (i.e. sull'imponibile), laddove dovuta. L'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta.


MODALITA’ E TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili (e comunque dopo l’11/09/2020 quando l’AdE comunicherà la % effettivamente ammissibile):

 

  • in compensazione (modello F24 - con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.


Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi ma non potrà essere richiesto a rimborso.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.


INDICAZIONI OPERATIVE DELLO STUDIO
 

Lo Studio si rende disponibile alla predisposizione e all’invio delle domande per i Clienti che ne facciano richiesta.

Preliminarmente suggeriamo di procedere ad una quantificazione di massima delle spese sostenute e previste agevolabili e di valutare l’opportunità o meno di presentare la domanda tenendo conto da un lato del costo della pratica (indicato in calce al modulo di incarico allegato alla presente circolare) e dall’altro dell’ammontare del credito, ricordando che la percentuale effettiva riconosciuta dall’AdE potrebbe essere inferiore a quella teorica del 60% in caso (molto probabile) di incapienza del limite di spesa fissato dal Governo.

Ricordiamo che in alternativa all’invio telematico mediante intermediario abilitato (lo Studio) è possibile gestire la pratica autonomamente operando con i servizi web messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (con credenziali Fisconline). In tal caso lo Studio NON fornirà alcuna assistenza.

I Clienti che decideranno di affidare la pratica allo Studio dovranno trasmettere il modello allegato debitamente compilato e consegnare la documentazione ivi indicata, seguendo le diverse istruzioni impartite per i clienti la cui contabilità è gestita internamente dallo Studio e per quelli con contabilità tenuta in azienda o forfettari senza fattura elettronica.

Considerata la difficoltà di inserire questo adempimento tra le numerose scadenze e l’imminente sospensione per le ferie estive, ci vediamo costretti a fissare le seguenti TASSATIVE e IMPRESCINDIBILI tempistiche:

  • consegna modulo e documenti entro il 31/07/2020: invio della domanda da parte dello Studio entro il 10/08/2020
  •  consegna modulo e documenti entro il 31/08/2020: invio della domanda da parte dello Studio entro il 7/09/2020

ATTENZIONE: poiché le spese agevolabili sono quelle fino al 31/12/20 ma le domande vanno presentate entro il 07/09/2020, consigliamo la massima prudenza nell’indicazione delle spese previste e non ancora sostenute, non essendo al momento chiare le eventuali conseguenze in caso di indicazione nella domanda di spese superiori a quelle effettivamente sostenute.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Come detto in premessa, la domanda per questa tipologia di credito potrà essere presentata, con più calma, fino al 30/11/2021. Pertanto in questa sede forniamo soltanto qualche indicazione sommaria e rinviamo ai prossimi mesi gli approfondimenti e le indicazioni operative.

L'art. 120 del DL 34/2020 prevede limitatamente ad alcune categorie di aziende un credito d'imposta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del Coronavirus.

Soggetti beneficiari - L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).
Possono fruire del credito d'imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore (anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato 1 aperte al pubblico).
Sarebbero escluse le imprese in difficoltà al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Ambito oggettivo - Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l'acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Rientrano nell'agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Ambito temporale - Il credito spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020. Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza.

Misura dell'agevolazione - Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, con un limite massimo di spese ammissibili pari a 80.000 euro. Il credito spettante è quindi sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro. Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta. Ai sensi dell'art. 110 del TUIR, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale.

Comunicazione delle spese - Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, dal 20.7.2020 al 30.11.2021.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione - Il credito d'imposta può essere:

  • utilizzato dall'1.1.2021 al 31.12.2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

ALLEGATO: modulo di incarico allo Studio per il credito di imposta per sanificazione e acquisto DPI

 

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