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Nel mese di novembre è stato firmato, il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 commi 16/27 DL 73/2021 (“Sostegni-bis”), con il quale viene definita la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico ai fini dell’accesso all’agevolazione nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo. (Rif. nostra circolare prot. 41 del 26/05/2021). Inoltre con il provvedimento n. 336196 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo.

Il contributo a fondo perduto con finalità perequative, si ricorda, spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

-       i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;

-       vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello del periodo 2019, in misura pari o superiore al 30% .

Per la prima volta quindi, il contributo è commisurato al risultato (utile o perdita) e non al fatturato.

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo riconosciuto ad alcun avente diritto e nei limiti di spesa previsti, la base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo le specifiche disposizioni citate: art. 25 del DL 34/2020; art. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 11-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 commi 1-3 del DL 73/2021.

A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali:

- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;

- 20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;

- 15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;

- 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;

- 5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni.

Il decreto precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.

Quanto agli adempimenti dichiarativi, il decreto dispone che per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al suddetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

Da ieri e fino al 28 dicembre 2021 possono essere presentate le istanze per l’accesso al contributo.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Preliminarmente Vi informiamo che lo Studio, per tutti i Clienti che nella dichiarazione dei redditi per il 2020 avevano un risultato inferiore a quello del 2019, ha inviato le relative dichiarazioni entro il 30/09/2021, onde non perdere il potenziale diritto a ricevere il contributo.

 

Alla luce delle regole introdotte con il decreto attuativo, lo Studio è in grado di verificare e calcolare il contributo perequativo spettante a ciascun cliente, rilevando i dati dalle dichiarazioni dei redditi già predisposte. Pertanto nei prossimi giorni procederemo autonomamente e immediatamente a verificare la spettanza del contributo per ogni azienda Cliente.

Ai Clienti per cui il contributo risulterà dovuto invieremo un modulo da sottoscrivere contenente:

- la specifica del calcolo effettuato e del contributo spettante

- l’impegno / delega all’invio del Modello all’Agenzia delle Entrate

- la scelta tra contributo in denaro o credito d’imposta in compensazione

- il costo della pratica

Raccolte le adesioni dei Clienti interessati lo Studio trasmetterà le domande possibilmente prima di Natale e comunque entro la scadenza del 28/12/2021.

 

Vi invitiamo pertanto ad attendere le nostre indicazioni e restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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