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PROROGA CASSA INTEGRAZIONE

 

Il Decreto Legge n. 104/2020 (Decreto Agosto) ha nuovamente modificato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, qualora siano collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, ai nuovi ammortizzatori sociali ex D.L. n. 104/2020 (e vanno quindi scomputati dalle prime 9 settimane richiedibili).

 

Tra le novità di particolare rilievo, vi è anche quella che richiede il pagamento di un contributo addizionale per le aziende che, esaurite le prime nove settimane di ammortizzatori, intendano proseguire la fruizione degli stessi per le ulteriori nove settimane concesse dal D.L. n. 104/2020.

In questo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Tale contributo non è, invece, dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e da coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Il messaggio INPS n. 3131/2020 ricorda ai datori di lavoro che, sulla base della precedente disciplina, hanno chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per periodi successivi al 13 luglio (data che funge da “spartiacque” tra la vecchia e la nuova “integrazione”), la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tener conto delle autorizzazioni finalizzate al rispetto del limite e le sedi territoriali dell’Istituto lo ridetermineranno correttamente attraverso un accoglimento parziale delle richieste.

Il messaggio non lo ricorda ma, alla luce della normativa contenuta nel Cura Italia, le domande dei datori di lavoro debbono essere precedute dall’informativa, dalla consultazione e dall’esame congiunto per la CIGO e per l’assegno ordinario del FIS, da fare entro 3 giorni anche in via telematica, mentre per la Cassa in deroga delle aziende con più di 5 dipendenti continua a necessitare l’accordo sindacale.

L’iter procedimentale, ricorda il messaggio n. 3131, richiede, per la fruizione delle ulteriori 9 settimane, una autocertificazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000 (che, se mendace, comporta conseguenze sul piano penale), con l’indicazione dell’eventuale riduzione di fatturato. In base a quest’ultima l’INPS individua l’aliquota del contributo addizionale che va versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. La carenza di autocertificazione abilita l’Istituto ad applicare l’aliquota massima, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno essere oggetto di scambio.

Nel Decreto vengono precisati i termini e le decadenze per la presentazione delle istanze (il messaggio n. 3131/2020 chiarisce bene la casistica): le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. In sede di prima applicazione, il termine finale è il 30 settembre.

Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza ed il pagamento e gli oneri conseguenti ricadono sul datore di lavoro inadempiente.

Con una norma “ad hoc” (comma 7) il Governo si rivolge anche ai Fondi bilaterali alternativi, costituiti ex art. 27 del D.L.vo n. 148/2015 (ad esempio, quello degli artigiani o quello dei lavoratori somministrati) che debbono garantire l’erogazione dell’assegno ordinario seguendo le regole fissate per la CIGO, il FIS e la Cassa in deroga. A tal proposito, vengono previsti finanziamenti (al massimo, 1.600 milioni di euro per l’anno in corso) che saranno trasferiti agli stessi attraverso uno o più decreti “concertati” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia.

 

Per lo Studio,

Dr. Nico Gilardi.

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