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1. PREMESSA

Con il DL 29.12.2022 n. 198, pubblicato sulla G.U. 29.12.2022 n. 303, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 198/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

2. DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 - ULTERIORE PROROGA AL 30.06.2023

L’art. 3 co. 1 del DL 198/2022 differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:

·     agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;

·     alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU per il 2021.

 

Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all’anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine “ordinario” per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all’anno 2022), salvo future e ulteriori proroghe. In ogni caso, per i soggetti diversi dagli enti non commerciali, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta da versare.

 

3. STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

In forza dell’art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche (recupero entro i 5 esercizi successivi) sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

4. ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L’art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023, vale a dire, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2023.

A fronte della sospensione, restano fermi:

·     l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020);

·     specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-quater del DL 104/2020).

 

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

 

5. DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTA­ZIO­NI SANITARIE - PROROGA

Con l’art. 3 co. 2 del DL 198/2022 viene confermato, anche per l’anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:

·     i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

·     i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

 

6. OBBLIGO di TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ME­DIAN­TE il SISTEMA TESSERA SANITARIA  - DIFFERIMENTO

Per effetto dell’art. 3 co. 3 del DL 198/2022, la decorrenza dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2023 all’1.1.2024.

 

7. CONTRIBUTO PER LE COLONNINE DI RICARICA - PROROGA  AL 2024

L’art. 12 co. 3 del DL 198/2022 ha esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, di cui all’art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.

 

Il contributo è riconosciuto (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

·     1.500,00 euro per persona fisica richiedente;

·     8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l’accesso a tale contributo.

 

8. CINQUE PER MILLLE DELL’ IRPEF PER LE ONLUS

Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 viene estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021).

 

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, cordiali saluti.

Per lo Studio Valsecchi & Associati,

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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