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È stato pubblicato, sulla G.U. 17.5.2022 n. 114, il DL 17.5.2022 n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il decreto si compone di 59 articoli, è entrato in vigore il 18.5.2022 e deve essere convertito in legge entro il 16.7.2022. Di seguito una panoramica delle principali novità che riteniamo possano interessare i Clienti dello Studio.

CREDITI DI IMPOSTA E ALTRI AIUTI

Norma di riferimento

Sintesi

Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0" - Incremento per il 2022
(art. 21)

È previsto l'incremento al 50% (in luogo del precedente 20%) del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023), disciplinato dall'art. 1 co. 1058 della L. 178/2020.

Credito d'imposta
per la formazione 4.0 - Incremento/
decremento per le PMI
(art. 22)

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il credito d'imposta ex art. 1 co. 211 della L. 27.12.2019 n. 160 è aumentato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.

L'incremento delle aliquote è tuttavia previsto a condizione che:

  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
  • i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l'invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati successivamente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022), il credito d'imposta è ridotto, rispettivamente, al 40% e al 35%.

Credito d'imposta
per gli autotrasportatori
in relazione all'aumento dei prezzi del gasolio
(art. 3)

Viene previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 26.10.95 n. 504 (attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate).

Il credito d'imposta è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai suddetti soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP E non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

I CLIENTI INTERESSATI DA QUESTA AGEVOLAZIONE SONO PREGATI DI CONTATTARE LO STUDIO SE NECISSITANO DI UN SUPPORTO PER IL CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE E LA RELATIVA GESTIONE IN F24 – PRECISIAMO COMUNQUE CHE PER PROCEDERE SI DOVRANNO ATTENDERE I CHIARIMENTI OPERATIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ANCHE ALL’ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO.

Crediti d'imposta
in favore delle imprese
per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale - Incremento
(art. 2)

Viene incrementata la misura di alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Nello specifico, il credito d'imposta è aumentato:

  • dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
  • dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
  • dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

PER I CLIENTI INTERESSATI DA QUESTE AGEVOLAZIONI ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE LA CIRCOLARE ADE N. 13 DEL 13/05/22 CHE FORNISCE I NECESSARI CHIARIMENTI OPERATIVI INERENTI I REQUISITI (CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN ENERGIVORE E NON ENERGIVORE, INCREMENTO DEL COSTO PER KWh) E L’UTILIZZO DEL CREDITO – Precisiamo che esulano dalla Ns. competenza gli aspetti tecnici connessi alla determinazione dei consumi e dei costi energetici, perciò dovrete verificare in autonomia o con l’ausilio di Vs. consulenti tecnici la spettanza e l’importo dell’eventuale credito. Lo Studio, su richiesta e segnalazione dei clienti interessati gestirà il credito in F24. Il credito dovrebbe essere comunque disponibile solo dopo la fine del secondo trimestre su cui viene calcolata la spesa, ovvero a partire da luglio 2022.

Credito d'imposta
per le imprese a forte consumo di gas naturale - Estensione al primo trimestre 2022
(art. 4)

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese "gasivore", a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale nel primo trimestre 2022.

Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta va utilizzato entro il 31.12.2022 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

PER I CLIENTI INTERESSATI DA QUESTA AGEVOLAZIONE fermo restando che occorre attendere i chiarimenti attuativi,  precisiamo che esulano dalla Ns. competenza gli aspetti tecnici connessi alla determinazione dei consumi e dei costi del gas, perciò dovrete verificare in autonomia o con l’ausilio di Vs. consulenti tecnici la spettanza e l’importo dell’eventuale credito. Lo Studio, su richiesta e segnalazione dei clienti interessati gestirà il credito in F24.

Contributi a fondo
perduto per il sostegno alle imprese danneggiate
dalla crisi Ucraina
(art. 18)

Sono previsti contributi a fondo perduto per far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. A tal fine, è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro.

I contributi spettano a piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro4.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo. I contributi, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di 400.000 euro per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

I CLIENTI che ritengono di poter essere interessati da questa agevolazione sono invitati a contattarci per effettuare i necessari approfondimenti.

DETRAZIONI "EDILIZIE"

Norma di riferimento

Sintesi

Superbonus del 110% - Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari - Proroga
(art. 14 co. 1 lett. a)

Per le persone fisiche è prorogato di 3 mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari. Modificando il co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, in particolare, viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Detrazioni edilizie - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito - Disciplina della cessione dei crediti
(artt. 14 co. 1 lett. b)
e 57 co. 3)

Viene modificata ancora una volta la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati".

In relazione alla quarta e ultima cessione, invece, per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dall'1.5.2022 il testo dell'art. 121 del DL 34/2020 nella versione ante modifiche ad opera del DL 50/2022 stabiliva potesse essere effettuata dalle banche a favore di propri correntisti. Gli artt. 14 co. 1 lett. b) e 57 co. 3 del DL 50/2022, invece, stabiliscono che per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall'1.5.2022 (la norma esplica quindi effetti retroattivamente), la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo".

LAVORO E PREVIDENZA

Norma di riferimento

Sintesi

Indennità una tantum
per i lavoratori autonomi
e i professionisti
(art. 33)

L'art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo14 destinato a finanziare il riconoscimento  - in via eccezionale -  di un'indennità una tantum per l'anno 2022 a:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103.

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum saranno stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze15.

 

 

ALTRE NOVITÀ

Norma di riferimento

Sintesi

Misure temporanee
di sostegno alla liquidità delle piccole
e medie imprese
(art. 16)

È potenziata l'operatività del Fondo di garanzia PMI, già rimodulata dal co. 55 dell'art. 1 della L. 234/2021, previa approvazione della Commissione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:

  • all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
  • alle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali;
  • alle contromisure adottate dalla Russia.

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.

La garanzia del Fondo opera:

  • per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici26;
  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
  • a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all'Allegato I alla comunicazione della Commissione recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Misure a favore
di imprese esportatrici
(art. 29)

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 25127 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 17.3.2020 n. 1828, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.

La misura sopra indicata si applica sino al 31.12.2022, secondo condizioni e modalità stabilite dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1 co. 270 della L. 27.12.2017 n. 205, considerate le risorse disponibili e l'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE (aiuti di Stato).

 

Per lo STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI

Dott.ssa Roberta Valsecchi

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